LEGGE 1 luglio 1970, n. 406 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso

Coming into Force03 Luglio 1970
Published date02 Luglio 1970
Enactment Date01 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/07/02/070U0406/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.164 del 02-07-1970
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti:

"Se la sentenza di rinvio a giudizio non e' depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresi' scarcerato se non e' intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non puo' essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto";

All'articolo 2, primo alinea, le parole: "i termini indicati nel penultimo comma del precedente articolo 272" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza";

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