LEGGE 8 aprile 1998, n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

Coming into Force15 Aprile 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/14/098G0128/ORIGINAL
Enactment Date08 Aprile 1998
Published date14 Aprile 1998
Official Gazette PublicationGU n.86 del 14-04-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, e' disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Bindi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1998, N. 23.

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "distribuzione dei farmaci" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli contenenti principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio,";

al comma 6, primo periodo, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi";

al comma 7, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi".

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: "in base ad elementi obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "in base a dati documentabili" e le parole: "sia consolidato e conforme a lineeguida o" sono sostituite dalle seguenti: "sia noto e conforme a";

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purche' il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti...

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