LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Coming into Force10 Agosto 2019
Published date09 Agosto 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/08/09/19G00089/ORIGINAL
Enactment Date08 Agosto 2019
Official Gazette PublicationGU n.186 del 09-08-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Salvini, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 53

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2» e le parole: «ratificata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «resa esecutiva dalla».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso 6-bis:

i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»;

al quinto periodo, le parole: «, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis» sono soppresse;

dopo il capoverso 6-bis sono aggiunti i seguenti:

6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui

;

al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:

"m-quinquies)...

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