LEGGE 13 dicembre 2013, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione

Coming into Force15 Dicembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/12/14/13G00181/ORIGINAL
Published date14 Dicembre 2013
Enactment Date13 Dicembre 2013
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 dicembre 2013 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Saccomanni, Ministro dell'economia e

delle finanze

Delrio, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonche' di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119

;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.

4-ter...

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