LEGGE 9 dicembre 2013, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Coming into Force10 Dicembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/12/09/13G00179/ORIGINAL
Published date09 Dicembre 2013
Enactment Date09 Dicembre 2013
Official Gazette PublicationGU n.288 del 09-12-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 dicembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Mauro, Ministro della difesa

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2013, N. 114

All'articolo 1:

al comma 13, dopo le parole: «partecipazione di personale militare» sono inserite le seguenti: «nonche' civile, ove ne ricorrano le condizioni,»;

al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali»;

dopo il comma 25 e' aggiunto il seguente:

25-bis. Per le finalita' di cui al comma 25 e' altresi' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25

.

Dopo l'articolo 1 e' inserito...

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