La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
alla lettera a), numero 5), le parole "da indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicati" e dopo le parole "modalita' vigenti" e' aggiunto il seguente alinea:
Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalita' di erogazione";
alla lettera a), il terzultimo alinea e' sostituito dai seguenti:
"Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali e' a carico delle competenti gestioni previdenziali.
Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente";
alla lettera a), l'ultimo alinea e' sostituito dal seguente:
"Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non e' consentita la concessione di congedi straordinari;";
alla lettera b), secondo alinea, dopo le parole "visite occasionali", sono aggiunte le seguenti: "nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle";
alla lettera b), ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi...