LEGGE 1 febbraio 2016, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Coming into Force03 Febbraio 2016
Published date02 Febbraio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/02/02/16G00019/ORIGINAL
Enactment Date01 Febbraio 2016
Official Gazette PublicationGU n.26 del 02-02-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° febbraio 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 2015, N. 191

All'articolo 1:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «72» e' sostituita dalla seguente: «73»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine...

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