LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale

Coming into Force04 Agosto 2013
Enactment Date03 Agosto 2013
Published date03 Agosto 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/08/03/13G00133/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.181 del 03-08-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2013 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli

affari europei

Zanonato, Ministro dello sviluppo

economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio

;

la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l' occupazione

;

dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali

.

All'articolo 2:

al comma 1 e' premesso il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) 'prestazione energetica di un edificio': quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"

;

al comma 1:

al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;

al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell'edificio)"» sono sostituite dalle seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"»;

al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;

al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di riferimento" o "target»;

al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»;

al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» e' sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata»;

il capoverso lettera l-vicies bis) e' soppresso;

al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;

al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;

al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;

al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;

e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:

"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"

.

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole: «sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;

alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis e' inserito il seguente:

3-bis. l. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici

.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica» sono...

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