LEGGE 26 settembre 1981, n. 536 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Coming into Force29 Settembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/09/28/081U0536/ORIGINAL
Published date28 Settembre 1981
Enactment Date26 Settembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.266 del 28-09-1981
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma e sostituito dal seguente:

"Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo secondo le modalita' di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219".

All'articolo 2, sono soppresse le parole: "limitatamente alla localita' Strasatti".

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 2-bis. - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonche' ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'articolo 1, e concesso un contributo pari ai 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto e ubicati fuori dell'alloggio".

"Art. 2-ter. - In caso di trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purche' il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto e' dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed e' tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.

In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unita' immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite".

All'articolo 3, nel primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: "limitatamente alla localita' Strasatti" e nel secondo periodo le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

All'articolo 4:

il primo comma e' sostituito dal seguente:

"La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso";

il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o piu' commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui...

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