Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro
;
alla lettera b), le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34",»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria".
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva», dopo le parole: «con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «puo' essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione,», le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e», le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente»;
al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese) - 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) - 1. Allo scopo di favorire una piu' efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre societa' del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 e' consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali
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All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando» e le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;
al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;
al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e con le organizzazioni sindacali».
All'articolo 4:
al comma 4, lettera a), le parole: «e' di norma definito» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita' della causa, e' di norma definito».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) - 1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento...