LEGGE 11 dicembre 2015, n. 198 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Coming into Force17 Dicembre 2015
Published date16 Dicembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/12/16/15G00212/ORIGINAL
Enactment Date11 Dicembre 2015
Official Gazette PublicationGU n.292 del 16-12-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 dicembre 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2015, N. 174

All'articolo 2, comma 5, le parole: «euro 583.037» sono sostituite dalle seguenti: «euro 626.977».

Al capo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:

Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di intelligence). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Al personale delle Forze...

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