LEGGE 27 febbraio 1984, n. 17 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto

Coming into Force01 Marzo 1984
Enactment Date27 Febbraio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/02/29/084U0017/ORIGINAL
Published date29 Febbraio 1984
Official Gazette PublicationGU n.59 del 29-02-1984
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel comma 1, lettera a), le parole "dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente,";

nel comma 3, le parole "all'inizio del mese", "fatte nello stesso mese" e "entro il mese di luglio" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'inizio del secondo mese", "fatte nel medesimo mese" e "entro il 5 settembre".

All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e' differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformita' al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984".

All'articolo 6:

nel comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni puo' essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa";

nel comma 3, e'...

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