LEGGE 2 luglio 2020, n. 72 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

Coming into Force10 Luglio 2020
Enactment Date02 Luglio 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/07/09/20G00090/ORIGINAL
Published date09 Luglio 2020
Official Gazette PublicationGU n.171 del 09-07-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2020, N. 30

All'articolo 1:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le attivita' svolte dall'ISTAT ai sensi del presente decreto

;

al comma 4, secondo periodo, le parole: "che dovessero rientrare" sono sostituite dalle seguenti: "che rientrano", le parole: "ovvero esercitare" sono sostituite dalle seguenti: "o che esercitano" e le parole: "o essere" sono sostituite dalle seguenti: "o sono";

al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete" e, al terzo periodo, le parole: "sui siti istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nei siti internet istituzionali";

al comma 6, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano all'interessato, con modalita' sicure, i risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle analisi ai soggetti di cui al comma 1" e, al terzo periodo, dopo le parole: "provvedimento del 5...

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