LEGGE 28 marzo 1988, n. 99 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia

Coming into Force31 Marzo 1988
Enactment Date28 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/31/088G0152/ORIGINAL
Published date31 Marzo 1988
Official Gazette PublicationGU n.76 del 31-03-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania";

    al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale";

    al comma 6, ultimo periodo, la parola: "provvede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' provvedere".

    All'articolo 2, nel comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: "per il risanamento" sono inserite le seguenti: "sociale, ambientale e";

    alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ambientale";

    la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

    "c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto".

    All'articolo 3:

    al comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e dei princi'pi generali dell'ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei princi'pi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie".

    All'articolo 4:

    al comma 1, dopo le parole: "ordinariamente competenti," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle integrative erogate dallo Stato,".

    All'articolo 5:

    al comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune";

    al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

    il comma 3 e' soppresso.

    All'articolo 6:

    al comma 2, le parole: "per le citta' di Palermo, Catania e Messina" sono soppresse;

    al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione"; al...

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