LEGGE 19 luglio 2010, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2 . (10G0138)

Coming into Force21 Luglio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/07/20/010G0138/ORIGINAL
Published date20 Luglio 2010
Enactment Date19 Luglio 2010
Official Gazette PublicationGU n.167 del 20-07-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri e ad interim

Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro

dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98»;

al secondo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 55» sono inserite le seguenti: «, comma 5,»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo».

All'articolo 2:

² » e' sostituita dalle seguenti: ]]>

anidride carbonica (CO² )

;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «come...

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