LEGGE 29 luglio 1996, n. 402 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito

Coming into Force04 Agosto 1996
Published date03 Agosto 1996
Enactment Date29 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/03/096G0426/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.181 del 03-08-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri TREU, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14

GIUGNO 1996, N. 318.

All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli

accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 e' effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre modalita' diverse di

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