LEGGE 23 dicembre 1983, n. 748 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980

Coming into Force03 Gennaio 1984
Published date02 Gennaio 1984
Enactment Date23 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/01/02/083U0748/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1984
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: "urbanizzazione" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria";

le cifre: "400 miliardi" e "300 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "420 miliardi" e "320 miliardi"; sono aggiunte, in fine, le parole:

"fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali";

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che puo' localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, e' approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi e' finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennita' di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonche', fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.

1-quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorita' per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3";

il comma...

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