MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63
All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 250,»e' inserita la seguente: «nonche'» e le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» sono sostituite dalle seguenti: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «cinque regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni»;
al comma 4, lettera a), la parola: «dipendente» e' sostituita dalla seguente: «dipendenti» e dopo le parole: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti»e' aggiunto il seguente periodo: «. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e' richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero"
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Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
Art. 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero). - 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 e' determinata tenendo...