LEGGE 22 dicembre 1980, n. 891 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria

Coming into Force31 Dicembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/12/30/080U0891/ORIGINAL
Published date30 Dicembre 1980
Enactment Date22 Dicembre 1980
Official Gazette PublicationGU n.355 del 30-12-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:

"Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.".

All'articolo 4, le parole: "per il periodo d'imposta 1980 la determinazione dei redditi imponibili", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 1980 la determinazione dei redditi".

Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:

Art. 5-bis. - "Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dai seguenti:

"I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui allo articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni"".

L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:

1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1 ottobre 1980 al 30 settembre 1981;

2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;

3) emessi da societa' le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonche' a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi".

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-bis. - "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1980.".

Art. 6-ter. - "Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuita' dai soci, ivi compresi i...

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