Convalida Di Sfratto Nulla E Poteri Del Giudice Dell'Impugnazione

AutoreAldo Carrato
Pagine683-686
683
giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
LEGITTIMITÀ
CONVALIDA DI SFRATTO
NULLA E POTERI DEL GIUDICE
DELL’IMPUGNAZIONE
di Aldo Carrato
SOMMARIO
1. La vicenda processuale esaminata dalla S.C. 2. Il regime
impugnatorio generale dell’ordinanza di convalida. 3. I possi-
bili vizi da cui può essere affetta l’ordinanza di convalida. 4.
L’eventuale appellabilità dell’ordinanza di convalida e i poteri
del giudice dell’impugnazione. 5. Brevi conclusioni.
1. La vicenda processuale esaminata dalla S.C.
Intimato lo sfratto per morosità con riferimento ad un
contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione con
f‌issazione della relativa udienza per l’eventuale convalida
dinanzi ad una Sezione distaccata del Tribunale di Paler-
mo, il giudice designato presso la sezione civile centrale
di quest’ultimo Tribunale (al quale era stata accorpata la
sezione distaccata indicata nell’atto introduttivo) – a cui
erano stati trasferiti gli atti del procedimento – convalidò
lo sfratto nonostante la parte intimata avesse formalizzato
preventivamente apposita opposizione pur non essendo
comparsa all’udienza celebratasi dinanzi all’uff‌icio giudi-
ziario accorpante (in ordine alla cui f‌issazione, peraltro,
non aveva ricevuto alcuna comunicazione di cancelleria,
nonostante la sopravvenuta soppressione della suddetta
sezione distaccata dinanzi alla quale era stata originaria-
mente evocata).
Interposto appello da parte dell’intimato nei cui con-
fronti era stato convalidato lo sfratto, il giudice del gra-
vame ravvisava l’insussistenza dei presupposti per l’emis-
sione dell’ordinanza di convalida da parte del giudice di
prime cure e, pertanto, ne dichiarava la nullità; tuttavia,
decideva, poi, sul merito della controversia locatizia, ac-
certando l’inadempimento della parte conduttrice, così
pervenendo alla declaratoria di risoluzione del contratto.
Il soccombente proponeva ricorso per cassazione,
dolendosi sia dell’illegittimità dell’ordinanza di convali-
da emanata a suo carico dal giudice di prima istanza sia
dell’insussistenza delle altre condizioni per addivenire,
comunque, all’accoglimento della domanda risolutiva,
esito al quale era comunque giunto anche il giudice di se-
condo grado.
Con l’ordinanza in rassegna la Corte di legittimità ha
respinto tutti i motivi dedotti dal ricorrente, soffermando-
si, in particolar modo, nell’esaminare le prime due censu-
re, sul regime di impugnabilità dell’ordinanza di convalida
qualora venga adottata al di fuori dei presupposti di legge
e sui conseguenti poteri-doveri spettanti al giudice del
gravame qualora la stessa sia stata ritualmente appellata.
In questa sede si ravvisa l’opportunità di approfondire
proprio questi due ultimi evidenziati aspetti.
2. Il regime impugnatorio generale dell’ordinanza di
convalida
È risaputo che l’ordinanza di convalida di sfratto (per
f‌inita locazione e per morosità) o di licenza pronunciata
dal giudice in presenza dei presupposti che ne legittima-
no l’emissione secondo lo schema normativo delineato
nell’art. 663 c.p.c. (ovvero ricorrendo la non contestazione
dell’intimato o l’assenza di quest’ultimo all’udienza presta-
bilita, che non si sia preventivamente opposto) - confor-
memente alla giurisprudenza (1) consolidata, confortata
dalla predominante dottrina - al di fuori dei casi di am-
messa impugnabilità con i rimedi straordinari dell’oppo-
sizione di terzo (2) e della revocazione (3), nonché con
quello speciale identif‌icato dall’art. 668 c.p.c. (che, in ef-
fetti, individua un’ipotesi di opposizione tardiva (4)), non
può, di norma, essere impugnata con gli strumenti ordina-
ri dell’appello e del ricorso per cassazione.
Questa preclusione, in altri termini, viene ad operare
nel momento in cui siano stati osservati i requisiti di for-
ma ed i limiti di ammissibilità previsti dalla predetta nor-
ma di riferimento, ossia quando l’ordinanza corrisponda al
modello legale di riferimento (5).
Sulla base di questa premessa generale conseguirà,
a contrario, che nel momento in cui l’ordinanza in esa-
me venga adottata in dispregio delle condizioni stabilite
dalla legge processuale (o, eventualmente, anche sostan-
ziale), essa dovrà ritenersi soggetta all’ordinario gravame
dell’appello. Infatti, la stessa verrà a conformarsi come
una pronuncia di primo grado, come tale impugnabile in
via ordinaria, sul presupposto dell’applicazione della co-
stante regola asserita dalla giurisprudenza di legittimità
(e ricordata anche nella pronuncia che qui si commenta)
della c.d. prevalenza della sostanza (che, nell’ipotesi di
cui trattasi, avrebbe dovuto essere quella propria di una
sentenza) sulla forma (6).
Occorre, a tal proposito, rimarcare come la giurispru-
denza (7) più acuta abbia voluto chiarire - in linea con i
principi precedentemente evidenziati - che la giurispru-
denza costituzionale intervenuta sul disposto dell’art. 663
c.p.c. non ha inteso stabilire che i provvedimenti di conva-
lida di sfratto debbano comunque qualif‌icarsi “sentenze” e
che avverso gli stessi siano esperibili le normali impugna-
zioni di cui all’art. 323 c.p.c., acquisendo tale conformazio-
ne - dal punto di vista sostanziale - solo quando gli stessi
siano emanati in contrasto con il modello legale di riferi-
mento avuto riguardo alle condizioni complessive formali
e sostanziali dallo stesso normativamente presupposte.
In altre parole, qualora il provvedimento vanga ema-
nato al di fuori delle condizioni necessarie previste dalla
legge, esso assume – ancorché pronunciato nella forma
dell’ordinanza – natura e contenuto di sentenza, onde, in

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