La legge 1º agosto 2002, n. 168 e il controllo remoto delle violazioni al codice della strada

AutorePatrizia Bianchetto
Pagine183-185

Page 183

Il D.L.vo 20 giugno 2002, n. 121, nell'anticipare l'entrata in vigore di alcune norme del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, stabiliva all'art. 4 che «Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto... gli organi di polizia stradale... possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'art. 142 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285».

In sede di conversione, avvenuta con L. 1º agosto 2002, n. 168, l'articolo in parola è stato integralmente sostituito e si è previsto che «Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali... gli organi di polizia stradale possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico... finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148... I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto...».

La legge di conversione ha operato due modifiche sostanziali ampliando, da un lato, le norme di comportamento le cui violazioni sono soggette a controllo remoto (artt. 142 e 148 c.s.) e limitando, dall'altro, le strade sulle quali possono essere installati i dispositivi in parola (oltre alle autostrade e alle strade extraurbane, le strade individuate nei decreti prefettizi di cui alle lett. c e d dell'art. 2, comma 2 del c.s.)

La norma in esame, inserita all'interno di altre, relative all'anticipazione di alcune modifiche apportate al codice della strada dal già cit. D.L.vo n. 9/02, si configura come una novità annunciata nell'ambito della contestazione differita delle violazioni, in particolare di quelle a mezzo Autovelox, sulle quali - ad ogni mutamento di opinione della giurisprudenza - sono già stati scritti fiumi d'inchiostro.

L'intento del legislatore è quello di consentire la contestazione differita di un determinato tipo di violazioni, pur tenendo presente che l'art. 384 Reg. es. c.s. comma 1 lett. E) prevede già espressamente tra i casi di materiale impossibilità della contestazione l'«accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari».

Ma tale norma è stata oggetto di tante e tali disquisizioni che evidentemente era necessario delimitare con maggior precisione, a livello legislativo, l'ambito entro il quale ammettere la contestazione differita, oggetto di migliaia di ricorsi, spesso accolti dai giudici di merito in nome della asserita violazione del principio di difesa, basata sul fragile concetto che difendersi nell'immediatezza è più facile che a distanza di qualche tempo (ma comunque non oltre 150 giorni dall'accertamento).

L'art. 4 comma 2 della L. n. 168/2002 ha assegnato al prefetto il potere-dovere...

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