DECRETO 1 agosto 2002 - Modalita' per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

IL MINISTRO Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' la possibilita' della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni; Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale e' previsto che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonche' le modalita' di controllo dei relativi flussi; Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' previsto un contributo, fruibile nella forma del credito d'imposta, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo, indeterminato; Ritenuto che occorre dare attuazione al citato comma 2, dell' art.

5, del decreto-legge n. 138, del 2002, relativamente al credito di imposta previsto dal predetto art. 7 della legge n. 388, del 2000; Decreta

Art. 1 1. Per l'anno 2002 il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al credito d'imposta per le assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' pari ad Euro 652.138.210.

  1. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, prima dell'assunzione dei dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalita' previste dall'art. 8, commi da 1-bis a 1-quinquies, della legge 23 dicembre 2000, n....

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