LEGGE 2 maggio 1974, n. 195 - Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Coming into Force09 Giugno 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/25/074U0195/CONSOLIDATED/20190116
Enactment Date02 Maggio 1974
Published date25 Maggio 1974
Official Gazette PublicationGU n.135 del 25-05-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L'erogazione dei contributi e' disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in piu' dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresi', al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.3

L'erogazione dei contributi e' disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in piu' dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresi', al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157

Art 2.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalita':

  1. il 15 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto a termini del comma terzo del precedente articolo;

  2. la somma residua e' ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della legislatura.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157

Art 3.

A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attivita' funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni.

La predetta somma e' iscritta per lire 15.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:

  1. il 2 per cento della somma stanziata e' ripartito in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, n. 3 e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  2. il 23 per cento della somma stanziata e' ripartito in misura uguale tra le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 e le componenti parlamentari dei gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1, nella misura di un decimo del contributo spettante ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1, se composte di due o piu' membri, ovvero di un trentesimo se composte di un solo membro; a ciascun gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito politico organizzato che abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno, e' attribuito un decimo dei contributi spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1;

  3. la somma residua e' erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all'assegnazione dei contributi in base ad un piano di ripartizione compilato in conformita' dei predetti criteri e approvato dai rispettivi uffici di presidenza.

I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a...

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