Contribuenza di bonifica e riscossione a mezzo ruolo, dalla commissione tributaria provinciale di piacenza una decisione puntuale e ben argomentata

AutoreAntonio Nucera
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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
CONTRIBUENZA DI BONIFICA
E RISCOSSIONE A MEZZO
RUOLO, DALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
UNA DECISIONE PUNTUALE
E BEN ARGOMENTATA
di Antonio Nucera
La sentenza in commento si occupa di un tema di estre-
mo interesse: il (preteso) potere dei consorzi di bonif‌ica di
riscuotere i contributi a mezzo ruolo. Nell’occasione i giudi-
ci dimostrano profonda conoscenza della materia, ciò che
consente loro di giungere – attraverso un’argomentata mo-
tivazione – ad una conclusione pienamente condivisibile.
Precisiamo che la riscossione mediante ruolo è il pro-
cedimento volto al recupero di somme di denaro che i cit-
tadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono esse-
re dovute per debiti di natura tributaria (es.: l’Iva) oppure
di natura non tributaria (es.: una sanzione amministrativa
pecuniaria).
Il procedimento, originariamente previsto per la sola
riscossione delle imposte sul reddito ai sensi del d.p.r. 29
settembre 1973 n. 602 (e successivamente esteso alla ri-
scossione di altre entrate anche non tributarie), è stato, da
ultimo, riscritto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale,
all’art. 17, ha individuato l’ambito di applicazione di que-
sto tipo di riscossione, prevedendo in particolare, al terzo
comma, quanto segue: “Continua comunque ad effettuarsi
mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con
tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di en-
trata in vigore del presente decreto”. Una previsione (c.d.
“clausola di continuità”) in base alla quale si è ritenuto che
i Consorzi di bonif‌ica potessero avvalersi della riscossione
a mezzo ruolo. E, in effetti, l’1 luglio 1999, data di entrata in
vigore del provvedimento in questione, la riscossione me-
diante ruolo era consentita ai Consorzi dal disposto dell’art.
21, r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (cfr. G. MARCHESI, Consor-
zi di bonif‌ica e riscossione mediate ruolo, “continuavano
a riscuotere a mezzo ruolo”, in questa Rivista, 245, 2016).
Il quadro muta radicalmente, però, a far data dal 16
dicembre 2010, allorché l’art. 21 viene abrogato dal c.d.
meccanismo del “taglia-leggi”, disciplinato dall’art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246. In applicazione di
tale disposizione viene emanato, infatti, il D.L.vo 1 dicem-
bre 2009, n. 179, il quale non conferma in vigore il più vol-
te citato art. 21, con ciò, quindi, cancellando in capo ai
consorzi di bonif‌ica il potere di riscuotere mediate ruolo;
potere che ha l’effetto, in concreto, di porre i destinatari
dell’esazione nella condizione di dover impugnare le car-
telle di pagamento avanti la giustizia tributaria per otte-
nere, in genere, di non corrispondere piccole somme.
Ciò che, tuttavia, non ha impedito ai consorzi di con-
tinuare a riscuotere – attraverso il ricorso a complessi ri-
chiami ad altre leggi – i contributi mediante tale sistema.
E la vicenda sottesa alla sentenza in rassegna ne è la lam-
pante dimostrazione.
Nel caso di specie, due contribuenti si opponevano alla
cartella di pagamento con la quale il Consorzio di bonif‌ica
di Piacenza esigeva – per l’anno 2015 – il versamento dei
contributi consortili per gli immobili di loro proprietà.
In via preliminare, i ricorrenti eccepivano la nullità
del ruolo sul presupposto che l’ente non poteva avvalersi
di tale potere di riscossione a seguito dell’abrogazione del-
l’art. 21, r.d. n. 215/1933. A parere del consorzio, invece, tale
disposizione era stata salvata dalla predetta legge delega n.
246/2005 e, in particolare, dall’art. 14, comma 17, lett. c),
attraverso la prevista permanenza in vigore delle “dispo-
sizioni tributarie e di bilancio” e di “quelle concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante da gioco”.
Una tesi, quest’ultima, che veniva giudicata, però, “in-
sostenibile” dalla Commissione tributaria.
Secondo i giudici piacentini, infatti, “l’art. 21, che rinvia-
va espressamente alle disposizioni che regolano la riscos-
sione delle imposte dirette, era norma procedimentale e
non già disposizione tributaria” istitutiva (o modif‌icativa)
di “un tributo o della “sua base imponibile”. E anche a voler
qualif‌icare la norma in questione come disposizione tribu-
taria occorreva considerare che “tutte le disposizioni tribu-
tarie di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza
in vigore sono state espressamente elencate e confermate
in vigore nel minuziosissimo allegato 1 al D.L.vo 1 dicembre
2009 n. 179, elenco in cui non compare invece l’art. 21”.
Quanto poi alla locuzione “disposizioni concernenti le reti
di acquisizione del gettito”, di cui all’indicato comma 17,
tale espressione – per la Commissione – era da riferirsi
“alle strutture di riscossione del gettito e non già ai proce-
dimenti di riscossione”. Da qua l’accoglimento del ricorso e
la condanna del Consorzio al pagamento delle spese di lite.
Si tratta di una conclusione che – come dicevamo all’i-
nizio – non può che essere condivisa.
Al proposito, del resto, va precisato che la tesi secondo
cui i Consorzi di bonif‌ica non hanno più il potere di ri-
scuotere i contributi mediate ruolo era già stata espressa
da parte della stessa Commissione di Piacenza, in diver-
sa composizione, in altre occasioni (cfr.: le sentenze n.
131/2017 e n. 154/2017, entrambe in questa Rivista, rispet-
tivamente, 602, 2017 e 92, 2018), oltreché dagli interpreti
(cfr. G. MARCHESI, Ancora sull’inesistenza, in capo ai
Consorzi di bonif‌ica, del potere di riscuotere i contributi a
mezzo ruolo, in questa Rivista, 17, 2018).
In particolare, per gli studiosi, la circostanza che tutte
le disposizioni tributarie di cui è stata ritenuta indispen-
sabile la permanenza in vigore sono state espressamente
elencate e confermate in vigore nel predetto allegato 1
al D.L.vo n. 179/2009 trova riscontro, a titolo meramente
esemplif‌icativo, nella l. 31 dicembre 1962 n. 1745 sull’isti-
tuzione di una ritenuta d’acconto o d’imposta sugli utili
distribuiti dalle società (voce n. 1846 dell’all. 1), nonché
nel d.l. 23 febbraio 1964 n. 25 (come convertito in legge),
recante modif‌icazioni al regime f‌iscale della benzina, degli
idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e dei gas di pe-
trolio liquefatti per autotrazione (voce n. 1930 dell’all. l).
Ma le osservazioni degli interpreti sul (preteso) potere
dei consorzi di riscuotere mediate ruolo non si sono certo
fermate qua.
È stato ritenuto, infatti, che la tesi secondo cui il pre-
detto art. 17 D.L.vo n. 46/1999, con la c.d. “clausola di con-
tinuità”, abbia stabilito una sorta di “ultra vigenza” della
normativa richiamata dallo stesso decreto, sia assoluta-
mente da respingere. E questo sul presupposto che tale
assunto possa valere rispetto alle disposizioni esistenti al
momento della sua entrata in vigore (come detto, l luglio
1999) e f‌ino alla loro vigenza. Ma non già rispetto a succes-
sive abrogazioni, come accaduto per l’art. 21.
Obiezioni puntuali sono state sviluppate anche contro
la tesi sostenuta dalle amministrazioni consortili secon-
do cui la riscossione tramite ruolo sarebbe tuttora pos-
sibile indipendentemente dall’avvenuta abrogazione o
meno dell’art. 21. Secondo i consorzi, infatti, il potere di
riscossione troverebbe la sua fonte non solo in tale artico-
lo, ma anche nel r.d. 8 maggio 1904 n. 368 (“Regolamento
sulle bonif‌icazioni delle paludi e dei terreni paludosi”), le
cui disposizioni (gli artt. da 103 a 131) prevederebbero
anch’esse tale potere in capo ai consorzi; nell’art. 63 del
r.d. n. 215/1933, riguardante le modalità per rendere ese-
cutivi i ruoli di contribuenza; nell’art. 864 cod. civ., secon-
do cui i contributi di bonif‌ica sono esigibili con le norme e
i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.
Sennonché, con riguardo al primo aspetto, si è eviden-
ziato che il regolamento approvato con r.d. n. 368/1904 è
stato abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010, non ri-
sultando elencato fra i testi normativi confermati in vigore
nell’allegato 1 al D.L.vo n. 179/2009. E, in ogni caso, tale
fonte secondaria non conferiva il potere di riscuotere me-
diante ruolo. Con riferimento al secondo aspetto (circa la
permanenza in vigore del citato art, 63, nonostante la sop-
pressione dell’art. 21), si è sottolineato che, abrogata la
norma attributiva del potere di emettere ruoli (l’art. 21),
quella riguardante le modalità per renderli esecutivi re-
sta, all’evidenza, del tutto priva di eff‌icacia (e di rilevanza
pratica). Relativamente al terzo aspetto, inf‌ine, si è preci-
sato che anche l’art. 864 cod. civ. deve ritenersi caducato,
essendo esso di contenuto analogo a quello dell’abrogato
art. 21, con la conseguenza che l’apparente antinomia si
risolve tenendo conto dell’abrogazione di quest’ultimo ar-
ticolo, norma speciale rispetto all’art. 864 cod. civ. del ‘42
(cfr., di nuovo, G. MARCHESI, Ancora sull’inesistenza, in
capo ai Consorzi di bonif‌ica, del potere di riscuotere i con-
tributi a mezzo ruolo, in op. cit.).
Insomma, il potere dei Consorzi di bonif‌ica di riscuo-
tere i contributi a mezzo ruolo è contestabile sotto più
prof‌ili. E la sentenza in rassegna ha l’indubbio merito di
censurare, con puntualità, uno dei principali argomenti
portati a difesa di tale sistema impositivo; sistema che,
all’evidenza, non esiste più, perché deliberatamente e ap-
propriatamente cancellato dal legislatore
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA
SEZ. XXXXI, 21 MARZO 2018, N. 6269
PRES. RINALDI – EST. PISANI – RIC. X C. Y
Tributi degli enti pubblici locali y Tari y Riduzio-
ne y Presupposti y Grave disservizio y Prova y Diff‌ide
scritte e rilievi fotograf‌ici.
. Nel caso in cui il grave disservizio dovuto tanto alla
mancata raccolta dei rif‌iuti che al posizionamento dei
cassonetti nelle immediate vicinanze della propria abi-
tazione, sia comprovato da diff‌ide scritte al Comune e
all’azienda incaricata del servizio, unitamente a rilievi
fotograf‌ici, il contribuente ha diritto ad una riduzione
del 50% della TARI dovuta. (l. 27 dicembre 2013, n. 147,
art. 1) (1)
(1) Con l’ordinanza Cass. civ. 27 settembre 2017, n. 22531, in www.la-
tribunaplus.it, la Corte ha statuito che il presupposto della riduzione
della Tarsu, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.L.vo n. 507 del 1993, non
richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a
responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa
che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da
questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identif‌ica invece
nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -
non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a di-
sposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; - ovvero, vi sia svolto
in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di
nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed
alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire
agevolmente del servizio stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l’invito al
pagamento per Ta.Ri per l’anno di imposta 2015.
Il ricorrente eccepiva che f‌in dal 2012 con telefonate
e lettere di diff‌ida, corredate da documentazione fotogra-
f‌ica, faceva presente all’Y, di subire un grave disservizio
sia per la mancata raccolta della immondizia sia per la
posizione in cui erano stati collocati i cassonetti nelle im-
mediate vicinanze della propria abitazione e in dettaglio
davanti alla propria f‌inestra, creando una inevitabile si-
tuazione di carenza igienico ambientale.
Il ricorrente allegava al ricorso cospicua documenta-
zione fotograf‌ica attestante il livello di degrado della zona
antistante la propria abitazione.

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