Contribuenza Di Bonifica, Dalla Commissione Tributaria Regionale Di Bologna Una Decisione Fondata Su Considerazioni Apodittiche

AutoreAntonio Nucera
Pagine480-481
480
giur MERITO
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già precisato nella motivazione di accoglimen-
to del ricorso proposto dalla ric.te avverso la cartella per
l’anno 2006, per valutare se l’immobile tragga o meno be-
nef‌icio dalle opere eseguite dal Consorzio, si deve fare ri-
ferimento al R.D. 13 febbraio 1933, (tuttora in vigore per
regolare la contribuenza), il quale all’art. 1 descrive le
opere di bonif‌ica che legittimano l’imposizione.
Nessuna delle opere elencate dal Consorzio per giusti-
f‌icare la pretesa impositiva relativamente al 2006 risultava
appartenere a quelle indicate dalla legge.
Poiché in tal senso nulla è cambiato per il 2007 (lo stes-
so Ente Impositore tace sul punto), la cartella de quo deve
essere annullata ed il Consorzio dovrà conseguentemente
restituire alla ricorrente quanto nel frattempo eventual-
mente dalla stessa versato.
Inoltre, poiché dagli atti processuali ed in particolare
dalle controdeduzioni del Consorzio non risulta che ai f‌ini
del presupposto impositivo nulla sia cambiato neppure
alla data di notif‌ica dell’avviso di pagamento per l’anno
2008, per gli stessi motivi anche quest’ultimo deve essere
annullato e dovrà esserne rimborsato l’eventuale avvenuto
pagamento.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di
condanna dell’Ente convenuto alla restituzione delle
somme annue sin qui percepite f‌ino al termine prescri-
zionale, perché la stessa doveva essere rivolta contro l’e-
ventuale silenzio-rif‌iuto opposto dall’Ente ad una apposita
domanda di rimborso.
Poiché tale pronuncia si conf‌igura come un parziale ac-
coglimento del ricorso, le spese di giudizio devono essere
compensate tra le parti. (Omissis)
CONTRIBUENZA DI BONIFICA,
DALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA UNA DECISIONE
FONDATA SU CONSIDERAZIONI
APODITTICHE
di Antonio Nucera
La sentenza in rassegna tratta della vexata questio
circa i presupposti che legittimano la richiesta di contri-
buenza da parte dei Consorzi di bonif‌ica. I giudici, nell’oc-
casione, dimostrano di conoscere ampiamente le conclu-
sioni a cui la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, è
pervenuta in materia. Ciononostante, con riferimento al
caso posto alla loro attenzione, appaiono poco attenti nel
dar torto al contribuente, basando il loro ragionamento –
come vedremo – su considerazioni apodittiche e, quindi,
prive di un reale fondamento.
Rammentiamo che la normativa statuale di riferimento
in tema di consorzi di bonif‌ica è essenzialmente contenuta
nel R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 (c.d. legge Serpieri),
oltreché nel codice civile (dall’art. 857 all’art. 865). Da
tale quadro normativo emerge il principio – consolidato
in giurisprudenza – secondo cui l’obbligo di contribuire
alle opere eseguite da un consorzio di bonif‌ica (e, quindi,
l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo)
postula la proprietà di un immobile che sia incluso nel
perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incre-
mento di valore, da quelle opere. Tale vantaggio, peraltro,
deve essere diretto e specif‌ico, conseguito o conseguibile
dal singolo fondo a causa della bonif‌ica; deve essere, cioè,
idoneo a tradursi in una qualità del fondo, ossia dar luogo
ad un vero e proprio incremento di valore dello stesso, non
essendo suff‌iciente un benef‌icio relativo al complessivo
territorio e meramente derivante solo per rif‌lesso dall’in-
clusione in esso del bene.
Trattasi di un principio frutto di un’evoluzione giu-
risprudenziale segnata dall’arresto delle Sezioni Uni-
te (sent. n. 8960 del 14 ottobre 1996, in Ius&Lex dvd n.
5/2009, Ed. La Tribuna) che affermarono che il benef‌icio
deve essere diretto e specif‌ico, conseguito o conseguibile
a causa della bonif‌ica, e cioè tradursi in una “qualità” del
fondo. Con la conseguenza, per un verso, che non è suff‌i-
ciente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che si
tratti di un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente
incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, e deri-
vante dalla bonif‌ica e non dalla pura e semplice inclusione
del bene nel relativo comprensorio. Per altro verso, che il
benef‌icio non possa essere generico, e ciò perché non at-
tiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specif‌ico
di cui si tratta: si perderebbe, altrimenti, l’inerenza al fon-
do benef‌iciato, la quale è invece assicurata dal carattere
particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi)
del vantaggio stesso (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 8770 del
10 aprile 2009, in CED, Archivio civile, rv. 608020-01).
Nella pronuncia che si annota i giudici – come si diceva
– richiamano in motivazione l’orientamento ora descritto,
tuttavia pervengono a conclusioni non coerenti con lo stesso.
Nel caso di specie, veniva accolto, in primo grado, il
ricorso contro la cartella di pagamento avente ad oggetto
il contributo consortile per l’anno 2007 e contro l’avviso di
pagamento relativo all’anno 2008. Secondo la Commissione
tributaria provinciale adìta, infatti, il Consorzio di bonif‌ica
di Piacenza non aveva dimostrato di aver apportato con la
propria attività all’immobile di proprietà del ricorrente un
benef‌icio tale da giustif‌icare l’imposizione. In particolare,
a parere dei giudici, il Consorzio non aveva giustif‌icato la
sua pretesa impositiva, dato che nessuna delle opere elen-

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