PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006 - Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2005

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione dei modelli

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2006, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attivita' esercitate, attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2005, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

Art. 2.

Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati, prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 3.

Modalita' per la trasmissione dei dati

3.1. I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate...

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