Criteri, modalita' e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI ufficio II - del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», la quale all'art. 4, commi 87 e 99, stabilisce che

per il completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004

; «ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173, in data 5 agosto 2004, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del predetto mutuo tra i comuni interessati; Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalita' per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' alla statuizione di un disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati;

Decreta

Art. 1.

Il mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art.

17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato in anni quindici, puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'ammontare complessivo del mutuo e' determinato dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito dal presente decreto, del limite di impegno...

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