Contratto di subfornitura

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 1064

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società . . . in persona del legale rappresentante, con sede legale ed amministrativa in . . . cod. fisc. . . .;

e

il signor . . . nato a . . . il . . . titolare della ditta . . . con sede in . . . cod. fisc. . . . di seguito indicata "fornitore"; si conviene e si stipula il presente contratto di subfornitura, il quale sarà regolato dalle pattuizioni tutte qui di seguito trascritte.

@Art. 1 - Condizioni generali

Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine, non ché dai capitolati generali e speciali, interessanti l'esecuzione dell'ordine e portati a conoscenza del fornitore. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto. L'ordine diventa irrevocabile da parte della società . . . a partire dal momento in cui perviene alla medesima il relativo duplicato, debitamente sottoscritto dal fornitore per accettazione.

L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del fornitore, neppure parzialmente.

Il fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la società . . . e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine.

@Art. 2 - Informazioni tecniche e proprietà industriale

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni) che la società .. comunichi o metta a disposizione del fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva della società. . . e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini . . . In relazione ad esse il fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

  1. conservarle con la medesima cura e riservatezza e restituirle alla società . . . su richiesta della medesima;

  2. contraddistinguerle come di proprietà della società . . . nei casi in cui . . . non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dalla società . . . e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi;

  3. imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato dalla società . . . a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT