Contratto di permuta (facsimile 1) (Art. 1552 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Contratto di permuta (facsimile 1) (Art. 1552 c.c.)1

Page 281

N. . . . repertorio

N. . . . raccolta

Permuta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . nel mio studio in via . . . n. . . . avanti a me dott. . . . notaio residente in . . . iscritto presso il collegio notarile di . . .

Sono presenti i signori:

. . ., . . ., nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . .

. . ., . . ., nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . .

Persone della cui identità personale sono certo, le quali dichiarano e convengono quanto segue:

@Art. 1 - Oggetto del contratto

Il signor A. . . cede a titolo di permuta al signor B . . ., che a tal titolo accetta ed acquista, il seguente immobile . . . (consistenza, ubicazione, dati censuari, coerenze, formalità previste dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica).

@Art. 2 - Permuta a corpo

La permuta è convenuta a corpo ed i beni vengono trasferiti nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, gli immobili con le relative accessioni e pertinenze e gli inerenti oneri e servitù.

@Art. 3 - Valore dei beni permutati

Ai due beni permutati le parti attribuiscono un eguale valore, per cui esse riconoscono non farsi luogo ad alcun conguaglio e si rilasciano reciproca quietanza, liberazione e discarico, rinunciando ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale. Agli effetti della registrazione, le parti dichiarano che ciascuno dei beni permutati haPage 282 un valore di euro . . .

In alternativa

Le parti dichiarano di attribuire al bene descritto al comma 1 il valore di euro . . . ed a quello descritto al comma 2 il valore di euro . . ., per cui risulta un conguaglio di euro . . . a favore di . . ., conguaglio che . . . qui paga in valuta legale ad . . . , che ne rilascia corrispondente quietanza, ed entrambe le parti si rilasciano reciproca liberazione e discarico, rinunciando ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

@Art. 4 - Garanzie di legge

L'una parte presta all'altra le garanzie di legge, garantendo l'assoluta ed esclusiva proprietà del bene rispettivamente ceduto e la libertà dello stesso da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche (da sequestri e pignoramenti).

@Art. 5 - Effetti giuridici ed economici

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi, per tutte le conseguenze utili ed onerose.

@Art. 6 - Dichiarazione delle parti

Il signor A . . . dichiara, ai sensi della l. 28 febbraio 1985...

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