Contratto di deposito (Art. 1766 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Tra: il signor . . . con sede in . . . , via . . . n. . . . - cod. fisc. e p.i. . . . e

La società con sede in . . . partita iva . . . (nel seguito denominata "società")

Premesso che:

- . . .

- . . .

- . . .

Tutto ciò premesso:

@Art. 1 - Oggetto del Contratto

Le parti acconsentono a stipulare contratto di deposito, avente ad oggetto i prodotti identificati nell'elenco allegato.

Detti prodotti sono da considerare beni infungibili, singolarmente individuabili in base a segno distintivo (codice, lotto, ecc.). I prodotti, inviati dalla società a sua cura e spese, vengono contestualmente consegnati al . . . , che procede eventualmente alla consegna degli stessi al laboratorio utilizzatore.

@Art. 2 - Inizio del Deposito

Il deposito avrà inizio contestualmente alla consegna del materiale ed avrà termine alla conclusione della fornitura, come previsto nel precedente contratto di somministrazione. Alla scadenza del termine, i materiali dovranno essere restituiti alla società nello stato di totale integrità e funzionalità, ovvero, acquistati dalla . . . al prezzo concordato con la società.

@Art. 3 - Custodia dei Prodotti

Il signor . . . si obbliga a custodire adeguatamente i prodotti alla stessa consegnati nei locali del laboratorio.

Il signor . . . è pertanto responsabile di ogni eventuale perimento o danneggiamento dei prodotti o degli imballi degli stessi, nonché dell'eventuale rottura del sigillo di sterilizzazione.

Il signor . . . è altresì obbligato a tutelare il diritto di proprietà della società informandola prontamente di qualsiasi azione di terzi che possa mettere in pericolo la detenzione o la custodia dei prodotti depositati. Il signor . . . dovrà indicare il nominativo della persona da essa incaricata alla ricezione dei prodotti ed alla firma delle bolle di consegna. La società si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici della merce in deposito presso i locali suddetti.

@Art. 4 - Utilizzo dei Prodotti da Parte del Depositario

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Derogando espressamente al disposto dell'art. 1770 c.c. la società autorizza il depositario ad utilizzare i propri prodotti in funzione delle esigenze connesse all'attività medico - diagnostica svolta dal signor . . . Nel caso di utilizzo di tutti o di parte dei prodotti in deposito, il signor . . . dovrà darne immediata comunicazione alla società, trasmettendo immediatamente l'ordine relativo al prelievo effettuato e specificando in dettaglio quantità, tipologia, lotto e prezzo dei...

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