COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA, relativo al biennio economico 2004-2005.
In data 20 dicembre 2006 alle ore 12,15 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Commissario straordinario avv. Massimo Massella Ducci Teri (Massimo Massella Ducci Teri) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali ===================================================================== CGIL/FLC (f.to) |CGIL (f.to) CISL/FIR (f.to) |CISL (f.to) UIL.PA/U.R (f.to). |UIL (f.to) CISAL/RICERCA (f.to) |CISAL (f.to) Anpri (f.to) |CIDA (f.to) Falera (f.to) |CONFINTESA (f.to)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA relativo al biennio economico 2004-2005.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
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Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 20 dicembre 2006.
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Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
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Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
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Gli stipendi tabellari di cui all'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 20 dicembre 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
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A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'indennita' integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
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Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
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Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'eventuale indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi delle vigenti normative.
Art. 3.
Effetti dei...
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