COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA, relativo al biennio economico 2004-2005.

In data 20 dicembre 2006 alle ore 12,15 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Commissario straordinario avv. Massimo Massella Ducci Teri (Massimo Massella Ducci Teri) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================

Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali ===================================================================== CGIL/FLC (f.to) |CGIL (f.to) CISL/FIR (f.to) |CISL (f.to) UIL.PA/U.R (f.to). |UIL (f.to) CISAL/RICERCA (f.to) |CISAL (f.to) Anpri (f.to) |CIDA (f.to) Falera (f.to) |CONFINTESA (f.to)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA relativo al biennio economico 2004-2005.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 20 dicembre 2006.

  2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

    Art. 2.

    Incrementi dello stipendio tabellare

  4. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 20 dicembre 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'indennita' integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

  6. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

  7. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'eventuale indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi delle vigenti normative.

    Art. 3.

    Effetti dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT