Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Biennio economico 2004-2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI - BIENNIO ECONOMICO

2004-2005

Vedere Testo a pag. 93 della G.U.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale

  1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

  2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

  4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente Contratto collettivo nazionale del lavoro.

    Art. 2.

    Stipendio tabellare

  5. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.

  6. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

  7. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.

    Art. 3.

    Effetti dei nuovi stipendi

  8. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 64, comma 4, ed all'art. 67, comma 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

  9. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di...

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