DELIBERAZIONE 17 luglio 2002 - Contratti a tempo determinato. (Delibera n. 236/02/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2002; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto, in particolare, il comma 18 dell'art. 1 della stessa legge istitutiva che prevede la possibilita' di assumere personale dipendente e con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995; Vista la propria delibera n. 17/98 recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 47 del sopra menzionato regolamento, che prevede la possibilita' di assumere personale a contratto anche per le segreterie dei componenti; Visto, altresi', l'art. 48 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale che prevede gli ambiti e le modalita' per l'attivazione di contratti a tempo determinato; Vista la propria delibera n. 294/01/CONS recante "Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attivita' istituzionali"; Considerata la necessita' di avvalersi, per risorse e professionalita' non presenti all'interno dell'Autorita', di personale assunto con contratti a tempo determinato da individuare tramite selezioni pubbliche; Considerata, inoltre, la possibilita' di attivare appositi contratti a tempo determinato per l'acquisizione del personale da assegnare alle segreterie dei componenti, anche sulla base di un imprescindibile rapporto fiduciario; Ritenuto di individuare criteri generali per la valutazione delle specifiche esperienze maturate e competenze possedute dal personale da assumere a contratto anche ai fini della conseguente definizione del relativo trattamento giuridico ed economico; Vista la proposta del segretario generale; Udita la relazione del presidente; Delibera

Art. 1.

Personale a contratto

  1. L'Autorita' per garantire lo svolgimento di funzioni istituzionali, qualora non sia possibile ricorrere alle risorse ed alle professionalita' esistenti, puo' avvalersi di personale a contratto, nel numero massimo di 60 unita'.

  2. Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorita'.

  3. Il personale a contratto svolge le medesime funzioni del personale di ruolo, secondo le disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale.

  4. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e non possono essere rinnovati per piu' di due volte.

  5. La progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo di contratti e' attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo avvenga, e' corrisposto al personale a contratto un numero di mensilita' pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.

  6. Le assunzioni del personale a contratto avvengono mediante procedure selettive pubbliche, delle quali viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell'Autorita' e sui maggiori quotidiani; tale pubblicazione concerne, tra l'altro, i requisiti di...

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