Contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori

AutoreVincenzo Nasini
Pagine24-25
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dott
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
CONTRATTI STIPULATI
DAGLI ENTI LOCALI IN QUALITÀ
DI CONDUTTORI (*)
di Vincenzo Nasini
Una particolare tipologia di contratti di locazione pre-
vista dalla normativa vigente si può inquadrare nell’ambi-
to dei contratti destinati a soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria sia pure con una peculiarità connessa
alla f‌igura della parte conduttrice.
L’art. 1 comma 3 della legge n. 431/98 prevede infatti la
possibilità di stipulare contratti di locazione con gli “enti
locali” in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abi-
tative di carattere transitorio.
In ordine a questa categoria di contratti, potrebbe
sembrare a prima vista che essi debbano essere inquadrati
nello schema del contratto a favore del terzo: l’ente locale
prende in conduzione l’immobile per destinarlo ad abita-
zione di terzi soggetti.
Va tuttavia osservato che, anche se il Comune dà all’im-
mobile una destinazione abitativa, ovviamente facendolo
occupare da terzi, persone f‌isiche, il contratto viene sti-
pulato con l’ente locale in qualità di conduttore ed il rap-
porto intercorre direttamente ed esclusivamente con il
medesimo.
Nessun rapporto diretto intercorre quindi con il sogget-
to che materialmente occupa l’immobile in forza di sepa-
rato e distinto rapporto con il comune conduttore.
Per la verità non si tratta di una novità assoluta per il
nostro ordinamento poiché già la legge n. 392/78 all’art. 42
contemplava una fattispecie assimilabile a questa tipolo-
gia contrattuale.
Va detto tra l’altro che il citato articolo non è stato
espressamente abrogato dalla legge 431
Questa tipologia contrattuale è per espressa previsione
normativa soggetta esclusivamente agli artt. 1571 e se-
guenti del codice civile (art. 1, 3° comma).
La def‌inizione usata dal legislatore è fonte di incertez-
za sia sotto il prof‌ilo soggettivo che oggettivo.
Sotto il prof‌ilo soggettivo si è discusso se l’uso della
locuzione “enti locali” fosse volutamente f‌inalizzato a
circoscrivere a tali enti la possibilità di utilizzare questo
strumento, o se al contrario fosse possibile farvi rientrare
anche enti diversi da quelli territoriali.
L’opinione prevalente è che il legislatore abbia voluto
far riferimento esclusivamente a quegli enti come pro-
vince, comuni, aree metropolitane che per l’ordinamen-
to sono rappresentativi di comunità territoriali. Secondo
un’autorevole opinione (VINCENZO CUFFARO, La loca-
zione stipulata da enti locali per soddisfare esigenze abi-
tative di carattere transitorio, relazione al 16° Convegno
Coordinamento legali di Confedilizia, Piacenza, 9 settem-
bre 2006), le f‌inalità per le quali è stata prevista questa
tipologia contrattuale, in particolare quelle di consentire
di provvedere al soddisfacimento di esigenze abitative di
soggetti bisognosi, non sono proprie esclusivamente dei
Comuni ma possono ritenersi proprie anche di altri sog-
getti che spesso sono emanazione degli stessi comuni che
demandano a questi soggetti l’espletamento di determina-
ti servizi sociali.
In ogni caso non si può non condividere l’opinione dello
stesso autore secondo il quale il riferimento agli “enti loca-
li” è comunque ingiustamente riduttivo posto che il com-
pito di risolvere esigenze abitative eccezionali e urgenti
non è proprio solo del Comune, ma anche di altri enti quali
le Regioni e dello stesso Stato e sarebbe stato quindi più
giusto prevedere una formula più ampia che consentisse
di estendere la possibilità di stipulare questa tipologia di
contratti anche ad altri enti diversi dagli Enti locali men-
zionati dalla norma.
Sotto il prof‌ilo oggettivo, le esigenza abitative di carat-
tere transitorio, che devono essere ovviamente riferite non
agli enti locali ma ai soggetti a disposizione dei quali in ul-
tima analisi l’ente locale mette a disposizione gli immobi-
li, non possono certo essere circoscritte al reperimento di
alloggi per soggetti sfrattati, ma possono consistere anche
in calamità naturali quali alluvioni, terremoti o, come nel
recentissimo caso del ponte Morandi a Genova, crolli di
ponti, edif‌ici, strade etc.
In ogni caso si tratta di una previsione normativa di
notevole interesse che, ove correttamente applicata e
congruamente sfruttata potrebbe contribuire a risolvere
o quanto meno ad attenuare notevolmente i problemi nei
quali si dibattono molti Comuni alle prese con la più volte
lamentata “emergenza abitativa”.
Vanno considerati poi i vantaggi per i proprietari con-
nessi al fatto che:
a) si tratta di contratti liberi per quanto concerne
il corrispettivo che può, quindi, formare oggetto di con-
trattazione di volta in volta, secondo le regole del libero
mercato anche se per essere appetibili per l’Ente stesso
sarebbe opportuno che il locatore si “accontentasse” di
percepire un canone determinato in base al minimo di
fascia previsto dal relativo accordo territoriale per i con-
tratti agevolati;
b) nello stesso ordine di idee, considerato che il con-
duttore è un Ente pubblico, il locatore potrebbe rinuncia-
re al deposito cauzionale a fronte di un preciso obbligo di
garantire sia il puntuale pagamento del canone e delle
spese sia il puntuale rilascio dell’immobile alla scadenza,
sia il risarcimento di eventuali danni arrecati all’immobile
dall’occupante.
Infatti l’Ente locale, in quanto conduttore, non solo
deve provvedere direttamente al pagamento del corrispet-
tivo e degli oneri accessori, ma garantisce anche che l’im-
mobile venga riconsegnato puntualmente alla scadenza

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