Contratti molto vecchi, quali rinnovi?

AutoreLuigi Tiscornia
Pagine465-466

Page 465

Poiché, vigente la legge 392/78, il canone dovuto da un inquilino non poteva superare quello di legge - a seguito dei conteggi introduttivi relativi, tenuti su livelli molto bassi - se ne aveva sostanzialmente la sicurezza per il conduttore di non essere sfrattato: in quanto un'azione tesa a questo fine sarebbe stata nulla. Sia da un punto di vista giuridico, sia dal punto di vista pratico, perché mancava ogni interesse all'allontanamento di un inquilino se il nuovo, destinato a subentrargli, non era tenuto che a pagare il canone precedente.

Questo ferreo sistema così bene coordinato (e qui illustrato di massima, nonostante sia universalmente noto) ha fatto sì che centinaia di contratti di locazione si sono protratti di quattro anni in quattro anni per una serie incredibile di volte: tanto da giungere, dal 1980, di inizio (orientativamente) del rapporto, al 2000, data di introduzione della nuova disciplina di libertà. Libertà che è stata tanto attesa, ma alla quale non tutti, come si vedrà subito, possono tendere la mano.

Per coloro che da un quadriennio all'altro sono rimasti nella casa, e vi sono tutt'ora, l'ultimo di questi quadrienni ha finito per «cadere dentro» la nuova legge 431/98 e quindi al momento del rinnovo si è posto l'interrogativo se questo dovesse in effetti esservi o se la nuova disciplina non avesse in ipotesi eliminato, con la sua entrata in vigore, il vecchio rapporto.

Che il rinnovo possa verificarsi non risulta di solito molto contestato, nel senso che si pensa che con esso il contratto si rinnovi regolarmente, come se la nuova legge non ci fosse: mentre le opinioni veramente discordi riguardano il modo con il quale il rinnovo avviene.

Questa rivista riporta tante sentenze - e questo è il suo pregio - che variano non solo nel loro contenuto, ma anche per come esso, per unico, sia visto da un giudice rispetto ad un altro: e tra queste sentenze è il caso di prendere in esame quella del Tribunale di Monza (in questa Rivista 2004, p. 79, sent. 7 maggio 2003), quella del Tribunale di Treviso 19 dicembre 2003 (in questa Rivista 2004, p. 484), della Corte di appello di Genova (in questa Rivista 2002, p. 429, sent. n. 211 del 6 marzo 2002), del Tribunale di Padova (in questa Rivista 2003, p. 823, ord. 9 ottobre 2003).

Per tutte queste decisioni il rinnovo non è limitato al solito quadriennio, ma si raddoppia anche al quadriennio successivo: perché l'entrata del vecchio contratto nell'ambito della nuova disciplina...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT