Contratti di inserimento lavorativo.

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GG.R.U.A.I.

Divisione VII - Sede Al SECIN - Sede

  1. I contratti con funzione formativa. Premessa.

    L'art. 2 della

    n. 30 del 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del decreto legislativo n. 276 del 2003 contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (articoli da 47 a 53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (articoli da 54 a 59).

    In via preliminare occorre precisare che il contratto di apprendistato rimane un contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato, anche per questo, ad esaurire l'ambito di operativita' un tempo riservato al contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, e' un nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della finalita' di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente piu' deboli individuati tassativamente dal legislatore (art. 54, comma 1). In questo senso dispone espressamente l'art. 55, comma 4, dove si precisa che nel contratto di inserimento la formazione e' solo eventuale.

    Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

  2. La struttura del contratto di inserimento e la clausola

    del termine.

    Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento e' la predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a

    nove mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di contratto di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto puo' essere elevata sino a trentasei mesi.

    Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata di un contratto di inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento. La durata del rapporto, infatti, deve essere idonea a consentire il pieno svolgimento del percorso di adattamento delle competenze professionali e, cioe', deve essere tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto.

    Il contratto di inserimento puo' essere prorogato anche piu'

    volte, anche senza necessita' di allegare alcuna specifica motivazione, purche' in coerenza con il progetto individuale di inserimento. La durata massima del contratto prorogato non puo' tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali di durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile o per maternita'.

    Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta giorni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 368/2001. Se compatibile con il progetto di inserimento il contratto di inserimento puo' anche essere a tempo parziale. In ogni caso il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.

  3. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di

    inserimento.

    Possono stipulare contratti di inserimento

    enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. Quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il progetto...

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