DECRETO 14 luglio 2003 - Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con I MINISTRI DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visti in particolare gli articoli 11 e 12, commi 9-bis e seguenti del citato testo unico, rispettivamente in materia di potenziamento e coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e in materia di fermo, ispezione e sequestro delle navi adibite o coinvolte nel traffico illecito di migranti; Visto l'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con il quale e' stata istituita la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica sicurezza; Visti i decreti del Ministro dell'interno recanti direttive per il coordinamento delle Forze di polizia e, in particolare, il decreto del 25 marzo 1998, con il quale sono state fissate le direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare; Decreta:

Art. 1.

Principi generali 1. Le attivita' di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare sono svolte, a norma dell'art.

12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, di seguito denominato «testo unico» e secondo le disposizioni del presente decreto, dai mezzi aeronavali

della Marina militare; delle Forze di polizia; delle Capitanerie di porto.

  1. Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 11, comma 3, del testo unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attivita' del comma 1 sono svolti dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito denominata «Direzione centrale».

  2. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi di cui al comma 2, nonche' per il coordinamento delle direttive operative occorrenti per l'integrazione delle attivita' aeronavali, gli enti e le amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti. A tal fine, la Direzione centrale puo' avvalersi di qualificati rappresentanti rispettivamente designati dalla Marina militare e dai Comandi generali interessati.

  3. La Direzione centrale esamina con immediatezza gli interventi da effettuare anche sulla base di accordi di riammissione e di intese conseguite con il Paese del quale il natante batte bandiera o da cui risulta partito, nonche' gli interventi da effettuare su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.

  4. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dai mezzi aeronavali della Marina militare fatte salve, in ogni caso, le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale.

    Art. 2.

    Linee di azione 1. L'attivita' di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi

    1. nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attivita' di carattere prevalentemente diplomatico con l'obiettivo di prevenire il fenomeno «alla...

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