LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 8 - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inviolabilita' della dignita' umana 1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilita' della dignita' umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrita' psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attivita' lavorativa svolta.

  1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.

    Art. 2

    Finalita' 1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attivita' lavorativa promuovendo corretti stili di vita.

  2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 sono, altresi', promosse in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 5, e con le strutture sanitarie e socio sanitarie azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed assistenza.

    Art. 3

    Formazione 1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psicosociale correlati all'attivita' lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti:

    1. medici di medicina generale;

    2. operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;

    3. operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6;

    4. componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunita' e sul fenomeno del mobbing.

      Art. 4

      Informazione e ricerca 1. La Giunta regionale promuove e realizza:

    5. campagne pubblicitarie e informative per favorire la piu' ampia conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati;

    6. studi e ricerche sul...

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