LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 8 - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Inviolabilita' della dignita' umana 1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilita' della dignita' umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrita' psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attivita' lavorativa svolta.
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Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.
Art. 2
Finalita' 1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attivita' lavorativa promuovendo corretti stili di vita.
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Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 sono, altresi', promosse in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 5, e con le strutture sanitarie e socio sanitarie azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed assistenza.
Art. 3
Formazione 1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psicosociale correlati all'attivita' lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti:
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medici di medicina generale;
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operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
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operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6;
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componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunita' e sul fenomeno del mobbing.
Art. 4
Informazione e ricerca 1. La Giunta regionale promuove e realizza:
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campagne pubblicitarie e informative per favorire la piu' ampia conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati;
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studi e ricerche sul...
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