Contrasti

Pagine13-15

Page 13

CORTE DI CASSAZASSAZIONENE PENALEENALESEZSEZ. VIVI, 6 NNOVEEMBREE 2009, NN. 42582 (UDUD. 22 SETTESETTEMBREE 2009) PPRESES. LATTANZATTANZI ESTST. FFIDELDELBO PP.MM. SELELVAGGAGGI (CONNF.) RRIC. INN PROC. MAZZMAZZONEN

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro sottrazione

Veicolo soggetto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.s. Rapporto tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 c.s. I Conflgurabilità sia dell'illecito amministrativo che del reato penale Ammissibilità Condizioni

- La circolazione con veicolo che sia stato sottoposto a sequestro amministrativo rende configurabile, oltre all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, del D.L.vo n. 285/1992, anche il reato di cui all'art. 334 c.p., qualora detta condotta sia sintomatica della volontà di sottrarre il medesimo veicolo al vincolo di indisponibilità o quando, comunque, ne derivi il suo deterioramento, non rawisabile, tuttavia, per il solo fatto dell'uso ma richiedente il verificarsi di uno scadimento qualitativo del bene, mediante l'alterazione parziale o totale degli elementi che lo costituiscono. (Mass. Re-daz.) (Nuovo c.s., art. 213; c.p., art. 334) 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. - Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Napoli ha assolto Ciro Mazzone dal reato di cui all'art. 334 c.p.. contestatogli per essere stato sorpreso a circolare a bordo dell'autovettura Ford Fiesta, di sua proprietà, affidata alla sua custodia perché oggetto di sequestro amministrativo per violazione dell' art. 193, comma 1, D.L.vo n. 285 del 1992,.

    Il Tribunale ha escluso la rilevanza penale della condotta contestata all'imputato e ha affermato che la fattispecie configura l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 del D.L.vo n. 285 del 1992, art. 213, che punisce il comportamento di chi circoli abusivamente durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo, norma specificamente dettata per sanzionare le forme di inottemperanza alla disciplina del sequestro in materia di circolazione stradale.

  2. - Contro questa sentenza ha proposto ricorso imme diato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 334 c.p., 213 e 214 D.L.vo n. 285 del 1992.

    Secondo il ricorrente nella specie non può trovare applicazione l'art. 213 cit. in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della L. n. 689 del 1981, in quanto la norma amministrativa sanziona solo una specifica condotta, mentre quella penale copre una serie più ampia di azioni, peraltro poste in essere da soggetti qualificati.

    Inoltre, ha rilevato che la mancanza della clausola di riserva penale, contenuta invece nell'art. 214 del D.L.vo n. 285 del 1992, è dovuta ad una lacuna legislativa e non alla volontà del legislatore di differenziare le ipotesi di violazione del fermo amministrativo da quelle di violazione del sequestro amministrativo.

    Infine, osserva come in caso di illecita circolazione commessa dal custode o dal proprietario si giustifichi una reazione sanzionatoria più forte, in ragione della specifica qualifica rivestita dai soggetti responsabili, affidata alla norma penale.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

  3. - La questione relativa all'applicazione del reato previsto dall'art. 334 c.p. ovvero dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4 del D.L.vo n. 285 del 1992, al soggetto sorpreso a circolare con l'autovettura sequestrata ai sensi dell'art. 213 D.L.vo cit., di cui è stato nominato cu stode, ha dato origine ad un contrasto all'interno di questa Sezione, risolto con le pronunce n. 2163 del 28 novembre 2007, P.M. c. Ferrari e n. 3178 del 31 ottobre 2007, P.G. c.

    Altomare, che hanno stabilito i seguenti principi:

    - il custode o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del'art. 213 del D.L.vo n. 285 del 1992 risponde sempre dell'illecito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT