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@Corte di cassazione pénale sez. un., 20 ottobre 2009, n. 40538 (c.c. 24 settembre 2009)

Pres. gemellI - est. macchIa - p.m. palombarInI (parz. dIff.) - rIc. lattanzI

Indagini preliminari Chiusura Termini Decor-renza del termine iniziale Dalla notizia di reato y Ritardo nell'iscrizione Conseguenze

Il termine iniziale di decorrenza delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha provveduto ad iscrivere, nel registro delle notizie di reato, il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, senza che al giudice sia consentito di stabi-lire una diversa decorrenza. Gli eventuali ritardi nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, c.p.p., anche se si tratta di ritardi colpevoli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale. (Mass. Redaz.) (c.p.p. art. 335; c.p.p. art. 407) 1

@@Svolgimento del processo

  1. - Con ordinanza del 10 marzo 2009, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato l'ordinan-za applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 20 febbraio 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di Lattanzi Lucio limitatamente al reato di corruzione di cui al capo 4) della rubrica, confermando il provvedimento custodiale in relazione ai reati di concussione e tentata concussione contestati al medesimo indagato ai capi 2) e 3) della im-putazione cautelare.

    Avverso la statuizione del giudice del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, rasse-gnando vari motivi di impugnazione. Nel primo si lamenta violazione di legge, in riferimento al presupposto della gravità indiziaria, deducendo che i giudici del riesame avrebbero interpretato in modo distorto le dichiarazioni rese dalla parte offesa Costanzo Enrico, non essendo risul-tate condotte vessatorie poste in essere nei suoi confronti. Si denuncia, poi, violazione di legge, in quanto il pubblico ministero avrebbe proceduto ad iscrivere il nominativo del Lattanzi nel registro delle notizie di reato soltanto il 17 ottobre 2008, vale a dire tre anni dopo le dichiarazioni gravemente indizianti rese dal Costanzo nel 2005. Sicché, tenuto conto del fatto che non vi sarebbe stata alcuna pro-roga in ordine al termine per le indagini preliminari, dalla tardiva iscrizione deriverebbe la inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti nei confronti del ricorrente a decorrere dal secondo anno successivo al 2005: inutilizzabilità che travolgerebbe certamente le dichiarazioni rese dal Costanzo al pubblico ministero il 23 ottobre 2008 e reputate fondamentali ai flni dell'apprezzamento della gravità indiziaria.

    Nel terzo motivo, si nega la conflgurabilitá del tentativo di concussione, contestandosi la sussistenza del relativo me tus, a fronte del quale la motivazione offerta dai giudici a quibus risulterebbe meramente apparente. Dalle dichiarazioni della parte offesa emergerebbe infatti che, alla presunta richiesta di denaro da parte dell’indagato, la pretesa vittima avrebbe opposto «un secco rifluto senza mostrare segni di intimidazione o soggezione nei confronti di colui il quale avrebbe dovuto prestargli favori». Si contesta, poi, nel quarto motivo, che il Lattanzi potesse rive-stire la qualità di incaricato di pubblico servizio, giacchè il medesimo era impiegato al Ministero degli Interni con la qualiflca di coadiutore amministrativo di quarto livello, svolgendo in concreto semplici mansioni d'ordine, quale addetto all'ufflcio accettazione ed archivio.

    Nel quinto ed ultimo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di spessore tale da legittimare l'applicazione della misura carceraria. Non sussisterebbe, infatti, la prospettata siste-maticità delle condotte delittuose, nulla essendo emerso per tutto il periodo in cui il comportamento dell'indagato era stato "monitorato" dagli organi della indagine. Non vi sarebbe, poi, pericolo di recidiva, posto che il medesimo indagato, addirittura in epoca antecedente alla presunta commissione del fatti, non era più in servizio presso la polizia amministrativa della prefettura di Napoli, mentre in atto si trova per di più sospeso dal servizio.Page 36

    Tutti i punti toccati dai motivi di ricorso sono stati poi ripresi e sviluppati in una diffusa memoria, nella quale sono state ampiamente analizzate le varie acquisizioni probatorie atte a corroborare le diverse censure dedotte.

  2. - La Sesta sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il ricorso stesso a queste Sezioni Unite, avendo registrato un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze che scaturiscono dalla ritardata iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. Secondo un primo orientamento, infatti, si osserva che, presupponendo l'ob-bligo di iscrizione che a carico della persona siano emersi speciflci elementi indizianti e non semplici sospetti, ne consegue che l'apprezzamento circa la tempestività della iscrizione rientra nella esclusiva valutazione discrezio-nale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an ed al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la conflgurabilitá di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali, nei confronti del pubblico ministero.

    A fronte di tale prevalente orientamento giurispruden-ziale ne viene segnalato altro, secondo il quale la tardiva iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato, pur non determinando la invalidità delle indagini, consente al giudice di rideterminare il momento in cui si sarebbe dovuto iscrivere, con la conseguenza che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini compiute dopo la scadenza del termine, come rideterminato, ma non su quella delle indagini espletate prima della iscrizione.

    Contrasto, quello appena accennato, che si rinviene anche nelle posizioni della dottrina espressasi sul punto, anche se in termini assai più variegati.

  3. - La difesa dell'indagato ha, inflne, depositato, in prossimità della udienza davanti a queste Sezioni Unite, diffusa ed articolata memoria, nella quale ha ulteriormente sviluppato - con numerosi richiami al merito delle indagini - l’intera gamma delle censure già poste a fondamento dei motivi di ricorso.

    @@Motivi della decisione

  4. - L'intera tematica che ruota attorno alla disciplina dei termini delle indagini preliminari ha costituito, sin dalle prime applicazioni del vigente codice di rito, un nodo problematico sul quale si sono venute a misurare opinioni quanto mai disparate. Da parte di alcuni, infatti, si presentava per certi aspetti eccentrica, rispetto ad un modello processuale di ispirazione accusatoria, la scelta di confinare all'interno di spazi temporali assai circoscritti l'attività di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, giacchè, tenuto conto della sostanziale "im-permeabilità" del dibattimento agli effetti della utilizza-zione del materiale di indagine, e considerata, dunque, la tendenziale snellezza della fase investigativa, mal si spie-gava il rigore che contrassegnava la disciplina dei termini delle indagini e, in particolare, la disposizione - proces-sualmente "precludente" - della inutilizzabilità, che san-zionava l'eventuale compimento di atti a termini scaduti.

    Evocandosi, d'altra parte, a conforto di tale posizione, la circostanza che normative consimili risultavano del tutto ignote nei Paesi che già adottavano sistemi processuali di stampo accusatorio.

    Sull'opposto versante, si schierava, invece, chi riteneva che, proprio la dimensione temporale circoscritta, meglio di altre previsioni avrebbe in concreto garantito, da un lato, l'espletamento delle sole indagini necessarie e suffi-cienti per le scelte relative alla azione penale, e, dall'altro, la tempestiva celebrazione del giudizio: indispensabile epilogo, quest'ultimo, per consentire una acquisizione probatoria "effettiva", proprio perchè non stemperata dal diluirsi del tempo. Il tutto, non senza sottolineare come il rigoroso vincolo temporale impresso alle indagini, fosse di per sè un segnale inequivoco circa la volontà di precludere "annose" inchieste, che avrebbero ineluttabilmente fatto correre al sistema il rischio di riprodurre antiche - e ormai superate - vocazioni "istruttorie".

    Dal dibattito, che animò anche i lavori preparatori della legge-delega sul nuovo codice, sono poi scaturite posizioni ancor più articolate, che hanno dato vita, per un verso, ad una nutrita serie di questioni di legittimità costituzionale, succedutesi - sui vari versanti "critici" della normativa dei termini delle indagini - sino a tempi relativamente recen-ti; sotto altro profilo, a contrasti di giurisprudenza, quale quello sul quale queste Sezioni Unite sono ora chiamate ad intervenire; e, sotto un terzo ed ultimo profilo, a variegati progetti di riforma della disciplina in questione, a fedele testimonianza di come, alle problematiche interpretative e di sistema, si sia affiancata una esigenza di incisive modifi-che, atte a sanare alcune "patologie" applicative, rispetto alle quali, tanto la prassi che gli approdi ermeneutici, han-no offerto risposta obiettivamente insoddisfacente.

  5. - La giurisprudenza costituzionale, come si è detto, qui interessa, ha scrutinato più volte, in termini di compa-tibilità costituzionale, la disciplina relativa alla previsione dei termini per le indagini preliminari. In particolare, la Corte ha sottolineato come la previsione di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari e dagine compiuti dopo la scadenza del termini stabiliti per quella fase - aspetto, quest'ultimo, sul quale, per diverse ragioni, si sono in particolare concentrate le censure dei vari giudici rimettenti - costituisca il frutto...

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