Contrasti
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
Contrasti
I
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 13 aprile 2015, n. 15184
(ud. 24 marzo 2015)
pres. izzo – est. serrao – p.m. Fodaroni (diFF.) – riC. p.g. in proC. Vaglia
Guida in stato di ebbrezza y O sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti y Rifiuto di sottoporsi ai
relativi accertamenti y Veicolo appartenente a per-
sona estranea ai reati y Sospensione della patente
di guida y Raddoppio della sanzione y Applicabilità
y Esclusione.
. In tema di guida sotto l’influenza dell’alcol o in stato
di alterazione per uso di sostanze stupefacenti e con ri-
ferimento all’ipotesi del rifiuto, da parte del conducen-
te, di sottoporsi agli accertamenti strumentali previsti
dalla legge, deve escludersi che il rinvio alle sanzioni,
modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c),
dell’art. 186 C.d.S., operato, per la suddetta ipotesi, dal
comma 7 del medesimo articolo e, indirettamente, dal
comma 8 dell’art. 187 C.d.S., si estenda anche al rad-
doppio della durata della sospensione della patente di
guida per il caso in cui il veicolo appartenga a persona
estranea al reato. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 187) (1)
II
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 8 aprile 2015, n. 14169
(ud. 16 ottobre 2014)
pres. romis – est. Casella – p.m. d’angelo (ConF.) – riC. p.g. C. de
berardinis
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
y Rifiuto di sottoporsi all’accertamento y Veicolo
appartenente a persona estranea alla violazione y
Confisca del veicolo y Inapplicabilità y Sospensio-
ne della patente di guida y Raddoppio della durata
della sanzione y Applicabilità.
. Per il combinato disposto degli artt. 187, comma 8,
e 186, comma 7, c.d.s., il rifiuto di sottoporsi agli ac-
certamenti necessari alla verifica della condizione di
alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope è assoggettato alle
medesime “pene” previste dall’art. 186, comma 2, lett.
c). Ne consegue che anche la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida è
raddoppiata, in alternativa alla impossibilità di dispor-
re la confisca del veicolo se appartenente a soggetto
estraneo al reato. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 187) (2)
III
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 10 noVembre 2014, n. 46390
(C.C. 16 ottobre 2014)
pres. romis – est. montagni – p.m. Volpe (ConF.) – riC. p.g. C. bianChi
Guida in stato di ebbrezza y Rifiuto di sottoporsi
all’accertamento y Veicolo appartenente a persona
estranea alla violazione y Sospensione della paten-
te di guida y Raddoppio della durata della sanzione
y Applicabilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza e con riferimento
all’ipotesi di reato costituita dal rifiuto, da parte del
conducente, di sottoporsi agli accertamenti strumentali
previsti dalla legge, deve ritenersi che il richiamo, ope-
rato, per tale ipotesi, dal comma 7 dell’art. 186 C.d.S.,
alle pene previste dal precedente comma 2, lett. c), si
estenda anche al raddoppio, ivi previsto, della durata
della sospensione della patente di guida nel caso che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (3)
(1-3) Questione controversa. In dottrina, per quanto d’interesse, si
rinvia a L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e
sotto l’effetto di stupefacenti, Ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
I
sVolgimento del proCesso
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Brescia ricorre per cassazione censu-
rando per violazione di legge la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 438 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Cremona nei confronti di Vaglia Ma-
nuele, imputato dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e
187, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e condannato
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