Contrasti

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Arch. loc. e cond. 2/2013
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 28 NOVEMBRE 2012, N. 21110
PRES. PREDEN – EST. RORDORF – P.M. CENICCOLA (CONF.) – RIC. LULY (AVV. DI
SALVO) C. EQUITALIA ED ALTRI (AVV.TI RODÀ E MOLFINI)
Esecuzione forzata y Titolo esecutivo y Sopravve-
nuto accertamento dell’inesistenza del titolo posto
a base dell’esecuzione y Intervenuto dopo la ven-
dita forzata del bene dell’esecutato y Idoneità ad
incidere sull’avvenuta aggiudicazione y Condizioni
y Conseguenze.
. Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di
un titolo idoneo a giustif‌icare l’esercizio dell’azione
esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile
pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso
della procedura espropriativa in conformità alle regole
che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo
che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore
procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto
dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e
di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei
confronti di chi, agendo senza la normale prudenza,
abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto
di un titolo idoneo. (c.c., art. 2043; c.c., art. 2929) (1)
(1) Si rinvia ai riferimenti giurisprudenziali indicati in motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1 marzo 2007 nella cancelle-
ria del Tribunale di Nola il sig. Migliaccio Vincenzo, rap-
presentato dal procuratore sig. Luly Vincenzo, propose
opposizione all’esecuzione intrapresa in suo danno dalla
Gest Line s.p.a., poi divenuta Equitalia Polis s.p.a. (che
in prosieguo sarà sempre designata come Equitalia).
L’opponente fece presente che l’avviso di liquidazione per
omesso pagamento delle imposte asseritamente da lui do-
vute, in forza del quale si era dato avvio alla procedura di
espropriazione e gli immobili di sua proprietà erano stati
ipotecati e posti in vendita all’incanto, era stato annullato
da competente giudice tributario, con sentenza ormai di-
venuta def‌initiva, cui aveva fatto seguito la comunicazione
di sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’adito tribunale, con sentenza resa pubblica il 4 no-
vembre 2008, accolse l’opposizione, per l’inesistenza del
diritto di Equitalia ad agire in executivis, ma fece espres-
samente salvi i diritti frattanto acquisiti dai terzi ai quali
erano stati aggiudicati gli immobili posti in vendita.
Avverso tale pronuncia il sig. Migliaccio (sempre come
sopra rappresentato) ha proposto ricorso per cassazione,
formulando due motivi di censura, illustrati poi con me-
moria.
Equitalia ha depositato controricorso, mentre nessuna
difesa hanno svolto l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Il ricorso, assegnato inizialmente alla terza sezione
civile di questa corte, a seguito dell’ordinanza n. 2472
emessa il 20 febbraio 2012 da detta sezione, è stato porta-
to all’esame delle sezioni unite per dirimere i contrasti di
giurisprudenza manifestatisi in ordine agli effetti che, sui
diritti dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, producono
l’originaria inesistenza o la successiva caducazione del
titolo esecutivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo d’impugnazione il ricorrente,
dopo aver sottolineato come l’annullamento in sede giuri-
sdizionale del titolo posto a base dell’esecuzione forzata
fosse intervenuto prima ancora dell’inizio della procedura
esecutiva, sostiene che il tribunale sarebbe incorso in
errore nel far salvi i diritti acquisiti dagli aggiudicatari a
seguito della vendita immobiliare svoltasi nell’ambito di
detta procedura, giacchè quegli atti erano stati travolti
dall’accertata originaria inesistenza del titolo esecutivo.
Il secondo motivo, strettamente collegato al prece-
dente, è focalizzato sull’art. 187 bis delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, introdotto col
D.L. n. 35 del 2005 (convertito con L. n. 80 del 2005),
che espressamente statuisce l’intangibilità degli effetti
dell’aggiudicazione, anche provvisoria, già avvenuta al
momento dell’eventuale estinzione o chiusura anticipata
del processo esecutivo.
Questa norma, a giudizio del ricorrente, malamente
sarebbe stata applicata nella procedura in esame, che è
iniziata in data anteriore al 15 maggio 2005, quando l’anzi-
detta disposizione non era entrata ancora in vigore.
La questione sollevata dai riferiti motivi di ricorso è so-
stanzialmente unitaria: si risolve nello stabilire se, o f‌ino
qual punto, l’ordinamento garantisca stabilità al diritto di
chi si sia reso aggiudicatario all’esito di una vendita forza-
ta, ove, a seguito di opposizione proposta dall’interessato a
norma dell’art. 615 c.p.c., risulti poi accertata l’inesistenza
del titolo esecutivo in forza del quale quella vendita era
stata disposta.
2. Prima di entrare nel merito di siffatto interrogati-
vo, occorre però porre attenzione alla peculiarità della
vicenda processuale, che ha visto l’accoglimento dell’op-
posizione all’esecuzione proposta dai preteso debitore, a
norma dell’art. 615 c.p.c., con conseguente declaratoria,

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