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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 20 NOVEMBRE 2012, N. 45246
(C.C. 19 LUGLIO 2012)
PRES. LUPO – EST. FIANDESE – P.M. FEDELI (CONF.) – RIC. POLCINO
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Durata y Regola della retrodatazione
dei termini della misura cautelare y Deducibilità in
sede di riesame y Ammissibilità y Condizioni.
. In tema di contestazione a catena, la retrodatazione
della decorrenza del termine di custodia cautelare
può essere dedotta anche in sede di riesame solo se
per effetto della retrodatazione lo stesso termine sia
interamente scaduto al momento della emissione del
secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elemen-
ti risultino desumibili dall’ordinanza che ha disposto la
misura coercitiva. (c.p.p., art. 297; c.p.p., art. 309) (1)
(1) Le Sezioni Unite hanno f‌inalmente def‌inito il lungamente dibat-
tuto contrasto giurisprudenziale relativo alla deducibilità della regola
della retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi disci-
plinati dall’art. 297, comma 3, c.p.p. innanzi al Tribunale del riesame.
In senso conforme alla massima in epigrafe, si veda Cass. pen., sez.
un., 20 novembre 2012, n. 45247, P.G. in proc. Fation, inedita. Nello
stesso senso, v. Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2011, Cela, in questa Rivi-
sta 2012, 452 e Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2010, Chiaravalloti, ivi
2011, 96. Le pronunce della Suprema Corte di segno opposto (Cass.
pen., sez. VI, 6 marzo 2008, Zecchetti, in questa Rivista 2009, 127;
Cass. pen., sez. II, 26 settembre 2007, Crisafulli, ivi 2008, 622 e Cass.
pen., sez. II, 11 novembre 2005, Guttadauro, ivi 2006, 1256) erano
invece orientate a negare la deducibilità in sede di riesame della
questione dell’ineff‌icacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia
cautelare per decorrenza dei termini di fase per effetto della conte-
stazione a catena, in quanto “il giudizio di riesame è preordinato alla
verif‌ica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento
cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 6 novembre 2011 il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Rimini applicava
nei confronti di Gianpiero Polcino la misura della custodia
in carcere, successivamente sostituita con quella degli ar-
resti domiciliari, per due reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73,
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B - commesso dall’anno
2000 sino all’anno 2004 e poi dal mese di dicembre 2009
f‌ino al 26 febbraio 2010; capo C - commesso dal mese di
gennaio 2010 sino al mese di maggio 2010).
In esito a richiesta di riesame, con la quale il difensore
dell’indagato deduceva la perdita di eff‌icacia della misura
ex art. 297 c.p.p., nonché l’insussistenza della gravità indi-
ziaria e la carenza di esigenze cautelari, con ordinanza in
data 14 novembre 2011, il Tribunale di Bologna dichiarava
la perdita di eff‌icacia per decorrenza del termine massimo
di fase della misura cautelare degli arresti domiciliari in
corso di esecuzione, ritenendo assorbite le ulteriori que-
stioni proposte dalla difesa.
Il Tribunale osservava che il Polcino era stato sottopo-
sto a restrizione carceraria per delitti in materia di sostan-
ze stupefacenti commessi il 24 luglio 2010, con ordinanza
emessa quello stesso giorno dal Tribunale di Rimini, e
che dei fatti per i quali era sottoposto a misura cautelare
in forza dell’ordinanza impugnata il Pubblico Ministero
aveva avuto contezza sin dal marzo 2010 con riguardo al
delitto di cui al capo B e sin dal giugno 2010 con riguardo
al delitto di cui al capo C.
Il Tribunale richiamava, con riferimento al capo B, la
nota 28 febbraio 2010 degli operanti del NORM dei CC
della Compagnia di Riccione ove, nella prima pagina, il
P.M. aveva scritto sia il provvedimento datato 1 marzo
2010 contenente l’autorizzazione alla nomina di un inter-
prete e dell’esperimento delle indagini tecniche indicate
dalla polizia giudiziaria, sia la disposizione, con in calce la
data dell’1 marzo 2010, di iscrizione della notizia di reato
a carico di Alessio D’Angelo; con riferimento al capo C, la
nota datata 31 maggio 2010 degli stessi CC, ove, nella pri-
ma pagina, era impresso un timbro riportante le diciture
“pervenuto” e “Procura della Repubblica” nonché la data
“1° giugno 2010”.
Secondo il Tribunale, dai verbali di sommarie informa-
zioni e da quelli di individuazione fotograf‌ica trasmessi al
P.M. allegati alle anzidette note, emergeva in modo eviden-
te la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti
del Polcino in relazione ai delitti per i quali egli era stato
sottoposto a misura custodiale. Il Tribunale proseguiva
affermando che i fatti contestati all’indagato risultavano
avvinti da connessione qualif‌icata con quelli per i quali il
Polcino era stato sottoposto a misura custodiale il 24 lu-
glio 2010, poiché le impugnazioni riguardavano la continua
attività di spaccio di sostanze stupefacenti al minuto che
l’indagato aveva gestito ininterrottamente e con continuità
nel periodo intercorrente tra il mese di dicembre dell’anno
2009 ed il successivo 24 luglio 2010; e, quindi, tutti i reati
erano stati posti in essere in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, rappresentato dall’intendimento del
Polcino di reperire le risorse necessarie per soddisfare la
propria tossicodipendenza, dedicandosi in modo sistemati-
co alla vendita di sostanze di genere proibito.
In def‌initiva, per il Tribunale ricorrevano le condizioni
per la retrodatazione al 24 luglio 2010 della decorrenza
della custodia cautelare, così che il termine massimo della

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