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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine351-355

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148. Pres. Vittoria - Est. Corona - P.M. Iannelli (diff.) - Soc. Edilfast srl (avv.ti Vasi e Coliva) c. Rabbi ed altri (avv.ti Ruperto e Chiurazzi) ed altro

Contributi e spese condominiali - Obbligazioni assunte dal condominio verso terzi - Responsabilità dei singoli partecipanti - Natura solidale - Esclusione - Ripartizione in base alle rispettive quote - Sussistenza - Ragioni.

Poiché la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e delle relative responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi sono governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione alle rispettive quote. (C.c., art. 1115; c.c., art. 1123; c.c., art. 1139) (1).

    (1). Risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, le S.U. hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In conformità all'orientamento accolto (che rafforza - secondo un comunicato della Confedilizia - la necessità che venga attribuita al condominio una forma di capacità giuridica, a superare i problemi giuridici posti dalla sentenza in rassegna, specie nei rapporti con fornitori e appaltatori), si veda Cass. 27 settembre 1996, n. 8530, in questa Rivista 1996, 879. Dissentano da questa interpretazione le più numerose Cass. 31 agosto 2005, n. 17563, ivi 2006, 195; Cass. 30 luglio 2004, n. 14593, ivi 2004, 743; Cass. 17 aprile 1993, n. 4558, ivi 2005, 84, 1993, 479 e Cass. 5 aprile 1982, n. 2085, in Giur. it. 1983, I, 1, 989.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto 24 marzo 1884, il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al Condominio di via Frassinago 15, Bologna, ed ai condomini Anna, Adriana e Alfredo Rabbi, Ugo Caraffi, Giampaolo Bertuzzi, Donata Malipiero, Adriana Testoni ed alla società I.B.O. srl di pagare alla Edilfast srl lire 66.800.276, quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell'edificio condominiale.

Proposero opposizione con distinti atti di citazione Anna e Adriana Rabbi, le quali dedussero l'inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico del condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società Edilfast; Alfredo Rabbi asserì di aver acquistato il solo diritto di usufrutto di una unità immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla società Edilfast erano stati già ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese riguardanti opere di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo proprietario.

Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini Innocenzo Quarantotto, Tranquilla Biagini e la società I.B.O. srl, i quali chiesero il rigetto della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale di Bologna revocò il decreto; con sentenza 19 febbraio 2003, la Corte d'appello di Bologna respinse l'impugnazione proposta dalla società Edilfast.

Ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi la società Edilfast; hanno resistito con controricorso Anna, Adriana e Alfredo Rabbi. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Condominio via Frassinago 15, in persona dell'amministratore in carica.

La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto all'interno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo orientamento, decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della parziarietà, ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.

Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni unite civili.

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MOTIVI DELLA DECISIONE. I. - La società ricorrente lamenta:

1.1. con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1115 e 1139 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c. La giurisprudenza dominante, anche successivamente all'isolata sentenza n. 8530 del 1996, che aveva affermato la parziarietà, ha sempre sostenuto e continua a sostenere la natura solidale delle obbligazioni dei condomini;

1.2. con il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., posto che la ripartizione delle spese fra nudo proprietario e...

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