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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine611-625

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 maggio 2008, n. 17837 (ud. 24 gennaio 2008). Pres. Lupo - Est. Fiale - P.M. Montagna (conf.) - Ric. P.M. in proc. De Maio

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Veicolo soggetto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.s. - Rapporto tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 c.s. - Principio di specialità - Operatività - Conseguenza.

Nei rapporti tra il reato di cui all'art. 334 c.p. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, c.s., che sanziona il comportamento di colui il quale, «durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso», deve ritenersi operante, in favore della seconda di tali disposizioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 689/1981, il principio di specialità, con conseguente esclusione della configurabilità del suddetto reato. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 213; c.p., art. 334) (1).

    (1) Questione controversa. Del contrasto, tuttora perdurante in sede di legittimità, ne abbiamo dato conto in questa Rivista 2008, 295 in nota a Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2008, Ricci, alla quale si rinvia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - De Maio Giuseppe è stato tratto a giudizio del Tribunale monocratico di Napoli per rispondere del reato di cui:

- all'art. 349 c.p., perché, quale custode del veicolo Lancia Y targato AN 241 RR, sottoposto a sequestro amministrativo il 6 ottobre 2003, ne violava i sigilliacc. in Napoli, il 19 novembre 2003.

In punto di fatto, l'imputato era stato sorpreso a circolare sulla pubblica via alla guida dell'autovettura dianzi descritta, già sottoposta a sequestro amministrativo in quanto priva di copertura assicurativa ed affidata alla sua custodia.

Il tribunale, con sentenza del 5 dicembre 2006, ha assolto lo stesso De Maio - con la formula «perché il fatto non sussiste» - dall'imputazione di cui all'art. 334 c.p., ritenuta configurabile nella specie sul presupposto che non vi era stata alcuna apposizione materiale di sigilli al veicolo sequestrato.

Il giudice del merito ha osservato che il fatto va inquadrato nella previsione di cui all'art. 213, comma 4, c.d.s., che sanziona sotto il profilo meramente amministrativo il comportamento di «chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso». Tale norma, per la sua collocazione sistematica nell'ambito di una completa regolamentazione del sequestro amministrativo e in assenza di una clausola di sussidiarietà, deve considerarsi «speciale» rispetto a quella di cui all'art. 334 c.p., con l'effetto che trova applicazione l'art. 9 della legge n. 689 del 1981.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale - sotto i profili dell'inosservanza e dell'erronea applicazione della legge penale, nonché della carenza assoluta di motivazione - ha denunciato anzitutto l'erronea esclusione del delitto di cui all'art. 349 c.p.

Il P.G. ricorrente inoltre - premesso che il reato di cui all'art. 334 c.p., in quanto compreso tra i «delitti contro la Pubblica Amministrazione», tutela l'interesse di questa a mantenere intatto il vincolo imposto con il sequestro - ha argomentato che non può trovare applicazione, nella specie, il principio di specialità amministrativa di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, il quale presuppone l'esatta coincidenza tra le due fattispecie, quella amministrativa e quella penale: il fatto della circolazione su strada con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 c.d.s.), invece, è condotta ben diversa da quella integrante il reato di cui all'art. 334 c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso deve essere rigettato alla stregua delle considerazioni svolte di seguito.

  1. Nella fattispecie in esame è stata esclusa, in punto di fatto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 349 c.p. (originariamente contestato), non avendo l'accusa provato che vi sia stata effettiva apposizione di sigilli.

    Al riguardo va evidenziato che - secondo il disposto dell'art. 394, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) - «la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo (disposto ex art. 213 c.d.s.) è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione veicolo sottoposto a sequestro e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto».

    Tale tipo di segnalazione costituisce sicuramente «sigillo» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 349 c.p. (vedi pure, in proposito, il decreto 1 marzo 2004 del Ministro dell'interno, pubblicato nella G.U. n. 71 del 25 marzo 2004), ma, nel caso che ci occupa, il giudice del merito ha escluso che si fosse proceduto in concreto all'apposizione della «segnalazione» in oggetto nelle modalità prescritte.

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    Il P.M., al dibattimento, pur sussistendo nel fascicolo soltanto una copia illeggibile del verbale di contestazione, ha rinunziato all'escussione del verbalizzante quale teste e nessuna sanzione processuale è stabilita, in via generale o specifica, per il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere conferitogli dall'art. 507 c.p.p. (vedi Cass., sez. III, 12 febbraio 1997, n. 1235), dovendo il giudicante fornire adeguata motivazione, in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, solo se, richiesto circa l'assunzione di determinate prove, ritenga le indagini non necessarie.

  2. Il secondo motivo di ricorso introduce la questione di diritto riguardante la configurazione del concorso di norme tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213, quarto comma, c.d.s. e l'eventuale operatività, nella specie, del principio di specialità posto dall'art. 9, primo comma, della legge n. 689 del 1981, secondo il quale «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa... si applica la disposizione speciale».

    In relazione a tale questione si riscontrano interpretazioni non convergenti nella giurisprudenza di questa Corte Suprema.

    2.1. Secondo un primo orientamento, il principio di specialità opererebbe, almeno in astratto, a favore della norma dettata dal codice della strada (art. 213), in quanto la «circolazione» abusiva del veicolo sequestrato dall'organo di polizia concreta una condotta specifica di «sottrazione» (amotio del veicolo per circolare su di esso), sia pure limitata nel tempo.

    L'elusione del vincolo imposto con il sequestro è elemento comune alle due fattispecie, ma l'uso del bene, per assumere rilievo sotto il profilo sanzionatorio penale (art. 334 c.p.), deve comportare il suo deterioramento, inteso come danneggiamento da verificarsi in concreto e non come mero logorìo conseguente all'uso occasionale, ipotesi quest'ultima inquadrabile, invece, nella violazione amministrativa di cui all'art. 213 c.d.s, tenuto conto del contesto normativo in cui essa è inserita e che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo del veicolo (così Cass., sez. VI, 20 novembre 2007, n. 42792, P.G. in proc. Illiano).

    La stessa Sezione VI di questa Corte - con la sentenza 31 ottobre 2007, n. 40345, P.G. in proc. Ferrara) aveva già affermato al riguardo, sia pure con scarna motivazione, che con la norma speciale posta dall'art. 213 c.d.s. deve intendersi «superata» la fattispecie, peraltro generica, prevista dall'art. 334 c.p., «in difetto di una comprovata ed apprezzabile condotta più ampia e compromissoria».

    2.2. Un diverso indirizzo interpretativo esclude qualunque relazione di specialità o di assorbimento tra le norme citate e ravvisa il concorso formale tra le medesime, tenuto conto che (così Cass., sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 38919, P.M. in proc. Piscopo):

    - l'art. 213 c.d.s. è indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti attivi, mentre l'art. 334 c.p. individua nel custode o nel proprietario i soli soggetti punibili (reato proprio);

    - la disposizione del codice della strada conferisce rilievo unicamente alla circolazione abusiva del veicolo sequestrato, laddove la fattispecie codicistica prevede una pluralità di condotte;

    - diversi, inoltre, sono i beni giuridici tutelati dalle due disposizioni, in quanto la prima riguarda la regolarità di circolazione del veicolo e la seconda, invece, l'indisponibilità del bene conseguente al vincolo su di esso impresso e, quindi, il rispetto dovuto alla volontà dello Stato diretta a quello speciale scopo cautelativo che è proprio del sequestro.

    Tale secondo orientamento è stato pure condiviso dalla più recente sentenza della VI Sezione n. 2168 del 15 gennaio 2008, P.G. in proc. Ricci, ove si è ribadito (con argomentazioni più ampie alle quali si rinvia) che, nel rapporto tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 c.d.s., non può trovare applicazione il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981.

    In tale decisione è stato affermato, in particolare, che «presupposto per delimitare l'ambito di operatività del principio di specialità è l'esistenza di un concorso apparente di norme che sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto, intendendosi per tale, secondo un canone di tipo strutturale, la medesima situazione di fatto, la cui verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneità, quanto agli elementi costitutivi dell'illecito, all'ambito dei soggetti attivi, all'oggetto giuridico e all'interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne determina l'applicabilità in via esclusiva. In difetto di convergenza sullo stesso fatto, non vi è spazio per risolvere, in base al principio di specialità, il concorso tra la disposizione sanzionata penalmente e quella sanzionata come mero illecito amministrativo».

    Nei rapporti tra l'art...

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