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I.

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 13 gennaio 2005, n. 519. Pres. Saggio - Est. Genovese - P.M. Martone (conf.) - Prefetto della Provincia di Bari (Avv. gen. Stato) c. Eurojapan srl (avv. Moretti).

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Sindacato del giudice - Validità sostanziale dell'ordinanza - Sussistenza - Vizi del procedimento irrogativo di sanzione amministrativa per violazione al c.d.s. - Carenza assoluta di motivazione per mancato esame del caso controverso - Estensione - Limiti - Fattispecie in tema di ricorso al prefetto.

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione. Tuttavia, ciò non esclude affatto che, in tale procedimento, possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione, tra i quali, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall'art. 203 c.s., rientra anche quello della carenza assoluta di motivazione che sia la dimostrazione del mancato esame del caso controverso sottoposto all'autorità pubblica, essendo - entro questi limiti - l'obbligo di motivazione previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa. Pertanto, il giudice dell'opposizione, che non trovi riscontro nell'adempimento dell'obbligo di esame dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell'autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18).

II.

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 giugno 2001, n. 8520. Pres. Reale - Est. Macioce - P.M. (illeggibile) - Pref. Potenza c. Canonico.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Sindacato del giudice - Vizi di motivazione dell'ordinanza - Esclusione - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento con cui il prefetto, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza prefettizia risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento del prefetto, ma il rapporto sanzionatorio (tanto che l'esperimento del ricorso è puramente facoltativo, ben potendo il trasgressore adire direttamente l'Ago). (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18).

III.

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 1 luglio 1997, n. 5884. Pres. Carbone - Est. Felicetti - Gentile c. Prefetto di Cosenza.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Vizi di motivazione - Sindacato del giu- dice - Estensione - Esclusione.

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente, valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18).

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - La società Eurojapan srl proponeva opposizione all'ordinanzaingiunzione con la quale il Prefetto di Bari aveva respinto il suo ricorso (relativo a contestazione della Polizia Municipale di Adelfia con la quale si accertava la violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada).

Il Giudice di pace di Casamassima, con la sentenza impugnata in questa sede, accoglieva il ricorso, sostenendo che il provvedimento prefettizio, privo di riferimenti alle doglianze prospettate nel ricorso amministrativo, adottato con modulo prestampato uniforme e Page 366 senza alcun riferimento al caso esaminato, sarebbe viziato per violazione di legge (artt. 204 c.s. e 18, comma 2, L. n. 689/81).

  1. - Contro la detta sentenza la Prefettura di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società Eurojapan srl non ha presentato difese.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 204 e 205 c.s., 18 L. n. 689 del 1981, 241 del 1990, n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) la Prefettura di Bari deduce che erroneamente il Giudice avrebbe accolto l'opposizione, in base alla mancata motivazione dell'ordinanza-ingiunzione. Infatti, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, sarebbe pienamente legittima l'ordinanza motivata per relationem a quegli atti del procedimento che, sebbene non notificati unitamente all'ordinanza stessa, l'interessato avrebbe potuto richiedere in copia.

  2. - Il motivo, che è infondato, comporta la reiezione del ricorso.

    2.1. - Il tema posto all'attenzione della Corte riguarda l'estensione dei doveri dell'autorità amministrativa che sia stata chiamata a decidere il ricorso avverso il verbale di violazione stradale e, in particolare, i contenuti che deve avere l'ordinanza-ingiunzione con la quale s'intenda respingere il ricorso proposto in via amministrativa per la violazione delle norme del codice stradale.

    La sentenza del giudice di pace, oggetto di impugnazione in questa sede, ha accolto il ricorso in prime cure, sia perché il provvedimento prefettizio sarebbe stato privo di riferimenti alle doglianze prospettate nel ricorso amministrativo, sia perché sarebbe stato adottato con un modulo prestampato uniforme, privo di un...

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