Contrasti

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine19-24

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I

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21 ottobre 2004, n. 41170 (c.c. 21 giugno 2004). Pres. D'Urso - Est. Chiliberti - P.M. Geraci (conf.)Ric. De Giovanni.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Verbale di interrogatorio reso da coindagato in sede di convalida del fermo o dell'arresto - Obbligo di trasmissione al tribunale del riesameEsclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di atti da trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p. (norma da interpretare sulla base di criteri sostanziali, evitando quindi di privilegiare viete soluzioni formalistiche), deve ritenersi che non rientri necessariamente tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini il verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida dell'arresto o del fermo, dovendo darsi luogo alla trasmissione di tale atto solo qualora esso contenga in concreto elementi di favore che poi vengano apprezzati come tali dal tribunale del riesame. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., in un caso in cui, in sede di convalida dell'arresto, il coindagato, nel cui bagaglio erano stati rinvenuti oggetti di contrabbando e sostanze stupefacenti, aveva escluso ogni coinvolgimento del ricorrente, del quale si era trovato in compagnia a bordo della medesima autovettura su cui era trasportato anche il suddetto bagaglio). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 309) (1).

II

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 9 febbraio 2000, n. 5010 (c.c. 22 dicembre 1999). Pres. Pasquale LA - Est. Illeggibile - P.M. Illeggibile - Ric. Cisse N'Dioba.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Verbale di interrogatorio reso da coindagato in sede di convalida del fermo o dell'arresto - Obbligo di trasmissione al tribunale del riesameFondamento - Condizioni - Mancata trasmissione - Conseguenze.

Costituiscono "elementi favorevoli" all'indagato, aventi natura oggettiva, e di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame, le dichiarazioni rese (in sede di convalida dell'arresto) da coindagati che si assumano l'intera responsabilità della vicenda (escludendo quella del primo), con la conseguenza che, a seguito della modifica del comma 5 dell'art. 309 c.p.p. avvenuta con L. 8 agosto 1955, n. 332, la mancata trasmissione è causa di inefficacia della misura. (C.p.p., art. 309) (2).

    (1, 2) Le sentenze in epigrafe rivestono particolare interesse in quanto bene rappresentano il recente contrasto sorto in sede di legittimità in merito alla obbligatorietà o meno della trasmissione al tribunale del riesame del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida dell'arresto o del fermo. In aggiunta alle pronunce citate in parte motiva, si veda Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2000, Procopio, in Riv. pen. 2000, 947, per la quale, fra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 309, quinto comma, c.p.p., non può mai annoverarsi l'interrogatorio di garanzia, onde il mancato invio del relativo verbale al giudice del riesame non può costituire motivo di perdita dell'efficacia della misura cautelare. La finalità cui si ispira l'art. 294 c.p.p. non è, infatti, di ordine probatorio in senso stretto, avendo l'interrogatorio lo scopo di porre, nel più breve termine possibile, la persona privata della libertà personale alla presenza del giudice perché valuti se permangono le condizioni di applicabilità della misura.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con atto del 25 febbraio 2004 Paride Marco De Giovanni ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 16 gennaio 2004 che ha parzialmente accolto la sua istanza di riesame avverso il provvedimento 31 gennaio 2003 del Gip presso il Tribunale di Lecce che gli applicava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 73, comma 1 e 80, comma 2 D.P.R. n. 309/1990 e 282 D.P.R. n. 43/1973, limitandosi a revocare il provvedimento restrittivo unicamente in ordine al reato di cui all'art. 282 cit.

Lamenta il ricorrente con un primo motivo la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. in relazione all'art. 177 dello stesso codice di rito ed all'art. 24 Cost. per non esser stato trasmesso al Tribunale del riesame l'interrogatorio reso in sede di convalida dal coimputato Mena Antero Josè, nel cui bagaglio erano stati rinvenuti lo stupefacente ed i preziosi di contrabbando, il quale aveva escluso ogni coinvolgimento del ricorrente e dell'altra persona che era sull'autovettura,Page 20 violando così precise regole processuali ed il diritto di difesa dell'indagato.

Osserva questa Corte che la questione è controversa, coesistendo due diversi orientamenti. Secondo orientamento in tema di atti da trasmettere al tribunale del riesame, non rientra necessariamente tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini il verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida dell'arresto o del fermo, che va trasmesso solo se in concreto contenga elementi di favore; il relativo apprezzamento del tribunale del riesame, se esclusivo della valenza favorevole dell'atto, comporta l'irrilevanza della sua mancata tempestiva trasmissione (Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2001, n. 44150, Takai RV220595). Secondo altra opinione costituiscono «elementi favorevoli» all'indagato, aventi natura oggettiva, e di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, le dichiarazioni rese (in sede di convalida dell'arresto) da coindagati che si assumano l'intera responsabilità della vicenda (escludendo quella del primo), con la conseguenza che, a seguito della modifica del comma 5 dell'art. 309 c.p.p. avvenuta con L. 8 agosto 1995 n. 332, la mancata trasmissione è causa di inefficacia della misura (Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 1999, n. 5010, Cisse N'Dioba).

Al primo risultato si perviene anche sulla scorta di altre considerazioni: così se si afferma (Cass. pen., sez. fer...

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