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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine555-560

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 20 luglio 2005, n. 26798 (c.c. 28 giugno 2005). Pres. Marvulli - Est. Ferrua - P.M. Esposito (diff.)Ric. Vitale.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Omesso deposito - Conseguenze - Nullità dell'interrogatorio dell'imputato - Perdita di efficacia della misura.

L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare). (C.p.p., art. 294; c.p.p., art. 293) (1).

    (1) Le Sezioni unite si pronunciano in merito alla questione della necessità o meno che il deposito dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, ex art. 293, comma 3, c.p.p., debba precedere a pena di nullità l'interrogatorio di garanzia, adottando la soluzione positiva. In tal senso, si veda Cass. pen., sez. V, 18 marzo 1999, P.M. in proc. Scalia, in questa Rivista 1999, 434. Per l'orientamento negativo si veda Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2004, Drago in CED Archivio penale, rv229318. Numerosi i riferimenti giurisprudenziali citati nel ben articolato apparato motivazionale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con pronuncia 10 dicembre 2004 il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto da Vitale Antonina contro il provvedimento 9 novembre 2004 del Gip, reiettivo della di lei istanza diretta ad ottenere declaratoria di nullità dell'ordinanza con la quale le era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, per omesso deposito prima dell'interrogatorio di garanzia, dell'ordinanza stessa, della richiesta del pubblico ministero e degli atti con essa presentati, omissione eccepita al momento dell'interrogatorio.

Rilevava il tribunale che il deposito suddetto, ai sensi dell'art. 293 comma 3 c.p.p., non deve necessariamente precedere l'interrogatorio, essendo sufficiente che, nello svolgimento di quest'ultimo, l'indagato ed il difensore siano posti in condizione, secondo il dettato dell'art. 65 c.p.p., di conoscere gli elementi in base ai quali impostare la risposta difensiva.

Avverso tale provvedimento l'indagata ha ora proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 293 comma 3, 294 c.p.p., 111 Cost. ed in particolare censurando l'interpretazione data dal tribunale alle citate disposizioni processuali, stante la sostanziale diversità tra gli obblighi derivanti dall'art. 65 c.p.p. e quelli di cui all'art. 293 comma 3 c.p.p.; con memoria aggiunta ha poi richiamato, a sostegno della necessità al previo deposito dell'ordinanza coercitiva e dei relativi atti, l'evoluzione garantistica subìta dal codice di procedura penale e la sentenza n. 192 del 1997 della Corte costituzionale.

Il ricorso era assegnato alla prima sezione penale ed il collegio, considerata l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di contrasto sulla questione prospettata, lo rimetteva alle Sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il quesito portato all'esame delle Sezioni unite è dunque il seguente: se il deposito di cui all'art. 293 comma 3 c.p.p., dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti su cui essa si basa, debba precedere a pena di nullità l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p.

Per un corretto inquadramento ed un agevole approfondimento della questione è opportuno riportare, per la parte che qui interessa, il contenuto delle norme di riferimento nella loro attuale formulazione, quale risultante a seguito di interventi legislativi e della Corte costituzionale.

L'art. 293 comma 3 c.p.p. dispone che le ordinanze applicative di misure cautelari «dopo la loro notificazione o esecuzione sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero ed agli atti presentati con la stessa» e che «avviso del deposito è notificato al difensore».

Originariamente il deposito era limitato al provvedimento impositivo e l'ampliamento dell'obbligo è stato operato dall'art. 10 della legge 8 agosto 1995 n. 332; inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293 comma 3 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia di quanto oggetto del deposito.

L'art. 294 c.p.p. al comma 1 sancisce che «sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione dellaPage 556 misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato del delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita»; al comma 2 si legge che «mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274, 275» e che «quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299 alla revoca o alla sostituzione della misura disposta»; il comma 4 prescrive che «l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65» e che «al pubblico ministero ed al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

La necessità dell'interrogatorio sino al momento dell'apertura del dibattimento è stata introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999 n. 29 convertito dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999 n. 109, al fine di coprire il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p. di cui alle sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 della Corte costituzionale (con le quali fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 294 comma 1 c.p.p. con riguardo alla omessa previsione dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare rispettivamente sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e sino all'apertura del dibattimento nonché dell'art. 302 c.p.p., onde adattare questa disposizione alla nuova configurazione normativa dell'art. 294 c.p.p.). Infine l'assistenza del difensore è divenuta obbligatoria per effetto dell'art. 12 della legge 1 marzo 2001 n. 63.

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