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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine717-718

Page 717

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 6014 (ud. 20 dicembre 2005). Pres. Fattori - Est. Brusca - P.M. Mura (conf.) - Imp. P.G. in proc. Cornelli.

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Nomina di un difensore da parte dell'interessato - Omesso deposito del verbale contenente i risultati dell'alcoltestConseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione.

L'accertamento del tasso alcolemico (c.d. «alcoltest») nel sangue di conducenti di veicoli, quale previsto dall'art. 186 c.s., rientra fra gli atti previsti dall'art. 354 c.p.p., nel compimento dei quali la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 114 att. c.p.p., deve avvertire l'interessato che ha facoltà di nominare un difensore, il quale può assistere, senza però diritto ad essere preavvisato. In assenza di tale nomina non deve darsi luogo al successivo deposito dell'atto, mentre tale obbligo sussiste qualora la nomina abbia avuto luogo, senza che, tuttavia, la sua omissione possa dar luogo a nullità, non essendo questa prevista da alcuna norma e non potendo il successivo, mancato deposito influire sulla validità di un atto originariamente perfetto. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354; att. c.p.p., art. 114) (1).

    (1) Questione alquanto controversa. Contra, nel senso che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso di deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p., del verbale contenere i risultati dell'alcoltest integra gli estremi della nullità relativa, la quale, se ritualmente eccepita, comporta l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato con tale mezzo di prova, con la conseguenza che di esso il giudice non può tenere conto nella formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato, v. Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2003, P.M. in proc. Della Luna, in questa Rivista 2005, 174 e Cass. pen., sez. V, 27 maggio 1996, Maccari, ivi 1997, 36. Seguono l'indirizzo espresso dalla sentenza in epigrafe Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2004, Ciacci, ivi 2005, 1079 e Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2003, De Sannio, in Riv. pen. 2004, 750, secondo cui: «L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce al più una mera irregolarità che non incide sulla validità ed...

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