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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine711-715

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 25 maggio 2007, n. 20600 (c.c. 8 maggio 2007). Pres. Nardi - Est. Marasca - P.M. Ferri (diff.) - Ric. Albicini.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Richiesta avanzata dall'imputato nel corso delle indagini preliminari - Costituzione all'udienza fissata per la decisione - Ammissibilità.

Deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 447; c.p.p., art. 79) (1).

    (1) Questione controversa. In senso conforme alla massima in epigrafe si veda Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2004, Meriggi, in questa Rivista 2005, 708, che ha ritenuto legittima - in presenza della richiesta di applicazione concordata dalla pena ex art. 444 c.p.p. formulata dall'imputato nella fase delle indagini preliminari - la liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza della parte civile, costituitasi all'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. Ritiene, al contrario, che nell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena - anche quando questa sia formulata in sede di opposizione a decreto penale - non sia consentita la costituzione di parte civile e sia pertanto illegittima, la condanna dell'imputato alla rifusione delle relative spese, il precedente costituito da Cass. pen., sez. V 12 maggio 2004, Schipilliti, pubblicato integralmente ivi 2004, 556. Sostanzialmente in linea con quanto affermato da tale arresto giurisprudenziale, si vedano Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2002, Donaer, ivi 2002, 270 e Trib. pen. Macerata, Uff. Gip, 2 febbraio 2001, imp. X, ivi 2001, 639.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Contro Albicini Francesco, imputato del delitto di lesioni in danno di Sogari Fabio, veniva emesso decreto penale di condanna dal Gip presso il Tribunale di Modena.

In seguito ad opposizione al decreto penale e richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il Gip, acquisito il consenso del P.M., fissava l'udienza di cui all'art. 447 c.p.p.

Con sentenza del 22 aprile 2005 il Gip presso il Tribunale di Modena applicava ad Albicini Francesco la pena ex art. 444 c.p.p. e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile.

Con il ricorso per cassazione l'Albicini deduceva la inosservanza delle norme processuali di cui agli articoli 79, 447 e 464 c.p.p. essendo illegittima in tale fase la costituzione di parte civile ed illegittima, quindi, la conseguente condanna dell'imputato alle spese in favore della stessa.

La parte civile depositava memoria difensiva con la quale eccepiva, fondatamente, la tardività della notifica di fissazione dell'udienza presso la Corte di cassazione e, pertanto, il processo, già fissato per l'udienza del 22 settembre 2006, veniva rinviato a nuovo ruolo e fissato per l'udienza odierna.

La parte civile deduceva ancora in rito la tardività del ricorso presentato, ma la doglianza è infondata perché, se è vero che il termine per impugnare è di quindici giorni, è pure vero che tale termine, ai sensi dell'articolo 585 c.p.p., non decorre dalla lettura della sentenza in udienza, ma, trattandosi di provvedimenti adottati in camera di consiglio, dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato.

I termini sono stati, quindi, nel caso di specie rispettati.

La parte civile, infine, contestava la tesi del ricorrente concernente la illegittimità della costituzione della parte civile e della conseguente liquidazione in suo favore delle spese.

Il motivo di ricorso non appare fondato. È certamente vero che vi è un filone giurisprudenziale che da ragione al ricorrente.

Infatti parte della giurisprudenza ha sottolineato che nella udienza camerale fissata ai sensi dell'articolo 447 c.p.p. per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, anche quando questa sia formulata in sede di opposizione a decreto penale, non è consentita la costituzione di parte civile ed è, pertanto, illegittima, ove la stessa sia, cionostante, avvenuta, la condanna dell'imputato alla rifusione delle relative spese (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2004, n. 22681, in C.E.D. 228095 e Cass. pen. 2005, 901).

Detto principio è stato, peraltro, ribadito dalla Cassazione, che ha anche rilevato che l'udienza prevista dall'articolo 447 c.p.p. è destinata esclusivamente ad una conclusione incompatibile con l'esercizio dell'azione civile (Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2005, n. 19925, in C.E.D. 232059).

La Suprema Corte, inoltre, nell'affermare tale principio aveva in precedenza rilevato che il diritto a costituirsi parte civile sorge soltanto con l'udienza preliminare, mentre quella di cui all'articolo 447 c.p.p. è una particolare udienza che viene fissata quando la richiesta di applicazione della pena avvenga, come nel caso di specie, nel corso delle indagini preliminari (vedi Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2002, in Cass. pen. 2004, 3726).

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Di contro, però, si è formato un diverso orientamento con sez. V, 7 maggio 2004, Meriggi, RV 229441, secondo cui è legittima, in presenza della richiesta di applicazione concordata della pena formulata dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, la liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza della parte civile, costituitasi all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 447 c.p.p.

La citata sentenza ha rilevato che la parte civile è interessata ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice, dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede.

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